Corte CE-UE

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 22 febbraio 2018, n. C-103/16 – L’articolo 10 della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che nell’ambito di un licenziamento collettivo non preveda né una priorità al mantenimento del posto di lavoro né una priorità di riqualificazione applicabili prima di tale licenziamento, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, senza che ciò escluda, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di garantire una protezione più elevata alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 22 febbraio 2018, n. C-103/16 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO DI UNA LAVORATRICE DURANTE IL PERIODO COMPRESO TRA L’INIZIO DELLA SUA GRAVIDANZA E [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 21 febbraio 2018, n. C-518/15 – L’articolo 2 della direttiva 2003/88 va interpretato nel senso che le ore di guardia dei vigili del fuoco che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come «orario di lavoro»

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 21 febbraio 2018, n. C-518/15 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI - ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO - NOZIONI DI “ORARIO DI LAVORO” E “PERIODO DI RIPOSO” - VIGILI DEL FUOCO - ORE DI GUARDIA 1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo [...]

Corte di Giustizia UE sentenza n. 142 depositata il 7 febbraio 2018 – L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che la normativa dell’Italia, come quella prevista all’articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito in legge n. 100 del 29 giugno 2010, nella sua versione vigente all’epoca dei fatti, in forza della quale i lavoratori impiegati in qualità di ballerini, che hanno raggiunto l’età pensionabile fissata da tale normativa a 45 anni sia per le donne che per gli uomini, hanno la facoltà di esercitare, durante un periodo transitorio di due anni, un’opzione che consente loro di proseguire la loro attività lavorativa sino al limite d’età per il mantenimento in attività previsto dalla normativa precedentemente in vigore, fissato a 47 anni per le donne e a 52 anni per gli uomini, introduce una discriminazione diretta fondata sul sesso, la quale è vietata da tale direttiva

Corte di Giustizia UE sentenza n. 142 depositata il 7 febbraio 2018 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - PARITA' DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO - NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE LA POSSIBILITA' TEMPORANEA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO CHE HANNO RAGGIUNTO L’ETA' PENSIONABILE DI CONTINUARE A ESERCITARE FINO ALL’ETA' PRECEDENTEMENTE [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 17 aprile 2018, n. C-414/16 – Parità di trattamento – Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 17 aprile 2018, n. C-414/16 Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento - Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali - Attività professionali di Chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali - [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 aprile 2018, n. C-8/17 – Ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto (IVA) con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell’IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 12 aprile 2018, n. C-8/17 Rinvio pregiudiziale - IVA - Principio di neutralità fiscale - Diritto alla detrazione dell’IVA - Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto - Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 11 aprile 2018, n. C-532/16 – Nel caso in cui la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente non avrebbe potuto essere effettuata legalmente, spetta agli Stati membri determinare la data in cui sorge l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA indebita e il periodo entro cui tale rettifica deve aver luogo

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 aprile 2018, n. C-532/16 «Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Limitazione al diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Rettifica della detrazione dell’imposta assolta a monte - Cessione di un terreno - Errata qualificazione di "attività soggetta ad imposta" - Indicazione dell’imposta [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 21 marzo 2018, n. C-533/16- Osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, – nelle quali l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi – è negato il diritto al rimborso dell’IVA, con la motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presentazione della domanda di rimborso.

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 21 marzo 2018, n. C-533/16 IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 - Diritto alla detrazione dell’IVA - Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso - Articolo 178, lettera a) - Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA [...]

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 20 marzo 2018, n. C-524/15 – Il diritto dell’unione non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normativa

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 20 marzo 2018, n. C-524/15 "Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 [...]

Torna in cima