LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33763 – La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2022, n. 32228 – Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33804 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. La stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i “passaggi pertinenti” del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario “riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso”

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa. La stessa sentenza della Corte europea dianzi cit., nell’accertare la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, non ha in alcun modo stigmatizzato la necessità che il ricorrente debba brevemente trascrivere i "passaggi pertinenti" del documento su cui si fonda il ricorso e operare il necessario "riferimento al documento originale, rendendo così possibile la sua identificazione tra i documenti depositati con il ricorso"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33343 – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 - comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione "incidenter tantum" del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32810 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 92 del 2012, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell’ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un’altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33814 – Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza a norma dell’art. 99, secondo comma, n. 4) l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza a norma dell’art. 99, secondo comma, n. 4) l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale

La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2022, n. 33658 – La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa

La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa

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