LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31339 – Pensione di anzianità ed applicabilità della disciplina previgente ai sensi dell’art. 1, co. 265, lett. c), l. n. 208/2015

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31339 Pensione di anzianità - Art. 1, co. 265, lett. c), l. n. 208/2015 - Applicabilità della disciplina previgente - Innalzamento dell'età pensionabile - Requisiti di accesso - Insussistenza Con sentenza depositata il 3.4.2020, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 ottobre 2022, n. 31337 – E’ escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

E' escluso che la domanda del lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970, precisamente sul rilievo che essa non concerne affatto una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2022, n. 31527 – Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore

Esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal Legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31396 – In tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

In tema di valutazione delle prove il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31332 – L’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si è discostato dagli stessi

L'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, tra cui sono compresi i contratti aziendali, costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso cui il giudice si è discostato dagli stessi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31195 – Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31147 – Il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, esulando dal suo oggetto qualunque declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, ancorché relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa, e che, conseguentemente, nel giudizio previsto dall’ultimo comma dell’art. 445-bis, il thema decidendum deve incentrarsi esclusivamente sulla contestazione delle conclusioni del CTU

Il procedimento per accertamento tecnico preventivo ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, esulando dal suo oggetto qualunque declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, ancorché relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa, e che, conseguentemente, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis, il thema decidendum deve incentrarsi esclusivamente sulla contestazione delle conclusioni del CTU

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