LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31197 – In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine” ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative dì risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro

In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative dì risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31160 – L’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della L n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire

L'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della L n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata L. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 31039 – La violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod.civ. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e che un erroneo apprezzamento sull’esito della prova è invece sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma e che un erroneo apprezzamento sull'esito della prova è invece sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2022, n. 31150 – Per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

Per la violazione delle disposizioni che presiedono all'ammissione delle prove, è necessario denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31196 – La censura è inammissibile qualora il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l’esistenza di una transazione mai impugnata trascuri di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione sia stata oggetto di contestazione

La censura è inammissibile qualora il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l'esistenza di una transazione mai impugnata trascuri di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione sia stata oggetto di contestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 31044 – In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell’art. 360 n. 5 cpc, nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell'art. 360 n. 5 cpc, nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30950 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30934 – In tema di illeciti amministrativi, l’operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell’analogia, risultante dall’art. 1 della legge n. 689/81, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole

In tema di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689/81, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole

Torna in cima