LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30829 – L’adesione al condono fiscale per le ritenute operate e non versate comporta che per la quota condonata il sorgere di un credito a favore del sostituito, le somme da restituire al lavoratore per l’accertata inesistenza del debito fiscale hanno mera natura retributiva e la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l’intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e, quindi anche le disposizioni di cui all’art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo

L'adesione al condono fiscale per le ritenute operate e non versate comporta che per la quota condonata il sorgere di un credito a favore del sostituito, le somme da restituire al lavoratore per l'accertata inesistenza del debito fiscale hanno mera natura retributiva e la natura retributiva del credito al rimborso comporta che ad esso non può che essere applicata l'intera disciplina afferente al rapporto di lavoro e, quindi anche le disposizioni di cui all'art. 429 cod. proc. civ. in tema di interessi e rivalutazione, costituendo dette voci una componente essenziale del credito medesimo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30639 – La rivalutazione di cui all’art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 è applicabile anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto

La rivalutazione di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 è applicabile anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30519 – Nell’ipotesi di disconoscimento disciplinata dall’art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l’onere di chiederne la verificazione. In difetto di tale istanza, il documento ritualmente disconosciuto non potrebbe essere assunto a fondamento della decisione. La contestazione dev’essere immediata e deve avvenire non oltre la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione e lo stesso non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena d’inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale

Nell'ipotesi di disconoscimento disciplinata dall'art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l'onere di chiederne la verificazione. In difetto di tale istanza, il documento ritualmente disconosciuto non potrebbe essere assunto a fondamento della decisione. La contestazione dev'essere immediata e deve avvenire non oltre la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione e lo stesso non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29611 – Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata

Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 ottobre 2022, n. 30849 – L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo

L'atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., requisito di validità dell'atto introduttivo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30558 – Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell’immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l’esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l’addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

Ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito de gli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2022, n. 30527 – Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all’interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell’annullamento della sentenza impugnata

Nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30594 – Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall’art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l’efficacia della dichiarazione in esame, l’autentica del difensore

Ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l'interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l'efficacia della dichiarazione in esame, l'autentica del difensore

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