CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2022, n. 30519 – Nell’ipotesi di disconoscimento disciplinata dall’art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., graverebbe su chi ha prodotto il documento disconosciuto l’onere di chiederne la verificazione. In difetto di tale istanza, il documento ritualmente disconosciuto non potrebbe essere assunto a fondamento della decisione. La contestazione dev’essere immediata e deve avvenire non oltre la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione e lo stesso non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena d’inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale