CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2020, n. 311
Tributi – Processo tributario – Procedimento – Prova documentale – Relate di notifica cartelle di pagamento – Disconoscimento conformità tra originale e copia – Contestazione chiara e circostanziata a pena di inefficacia
Svolgimento del processo
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 4600/15, Sez 21, rigettava il ricorso proposto da C. L. avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria 10076201400003110000 per IRPEF, IVA, Dir Ann.CCIAA; IRAP e tasse automobilistiche relativi a cartelle esattoriali rimaste insolute.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR della Campania sez dist. Salerno.
L’Agenzia delle Entrate e la regione Campania si costituivano in giudizio.
La Commissione regionale, con sentenza 10270/6/2017, accoglieva parzialmente l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un motivo.
Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-riscossione
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondato, in quanto generico, il predetto disconoscimento della documentazione prodotta.
Il motivo che è manifestamente infondato, oltre che per alcuni versi inammissibile.
È sufficiente rammentare sul punto il costante orientamento di questa Corte che anche recentemente ha riaffermato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013; Sez. 3, Sentenza n. 7175 del 03/04/2014, , la quale specifica altresì che la suddetta contestazione «va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, , quest’ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione“. (Cass 23902/17 e Cass 24323/18).
È stato altresì aggiunto che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (Cass 27633/18)
Questa Corte ha altresì precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011).
Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all’originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all’originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.. (Cass 14950/18)
Nel caso di specie la Commissione regionale sul presupposto della genericità del disconoscimento , ha effettuato un accertamento in punto di fatto ed espresso una valutazione di merito che, come tale è insindacabile, in questa sede di legittimità.
Del resto, la società ricorrente , in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso , non ha riportato in modo specifico e dettagliato nel ricorso quali argomentazioni ed elementi avrebbe in sede di merito sostenuto per supportare il proprio disconoscimento.
In particolare viene infatti riportato un brano ( pg 13 delle memorie integrative di primo grado ) ove si fa riferimento ad una generica falsità di un documento o comunque la non conformità all’originale ma in tale brano non viene spiegato in che cosa differisca dall’originale e per quali ragioni vi sono elementi per ritenerla falsa, né sono indicati gli avvisi di ricevimento tra quelli oggetto di giudizio che venivano censurati, onde la citazione appare del tutto generica.
Va poi osservato che la specificità della contestazione che rileva è quella che deve avvenire nel primo atto successivo al deposito dell’atto contestato , non rilevando ulteriori argomentazioni svolte in prosieguo (cfr.Cass. n.4476/09, n.24456/11) , onde ,sotto tale aspetto, non appaiono appropriati gli argomenti (anch’essi generici) riferiti alla pagina 6 del ricorso in appello.
Manifestamente infondata è altresì l’ulteriore doglianza secondo cui l’Amministrazione non avrebbe provato il credito non producendo la cartella esattoriale.
Questa Corte ha infatti, a più riprese, affermato che, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (cfr.Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.(Cass 21533/17).
Il ricorso va in conclusione respinto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
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