LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23374 – Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.lgs. n. 81 del 2015 (già d.lgs. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.lgs. n. 81 del 2015 (già d.lgs. 273/2006), la somministrazione a tempo determinato sia legittima anche nell’ambito della pubblica amministrazione, quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23371 – Gli elementi sintomatici della subordinazione nel caso di prestazioni elementari e ripetitive sono costituiti dal criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l’assenza di un potere disciplinare, né quella di un potere direttivo esercitato in modo continuativo e nel caso in cui la prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere

Gli elementi sintomatici della subordinazione nel caso di prestazioni elementari e ripetitive sono costituiti dal criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quella di un potere direttivo esercitato in modo continuativo e nel caso in cui la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 luglio 2022, n. 23195 – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre la allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2022, n. 22849 – In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l’importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titulo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione

In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi sine titulo, per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2022, n. 22861 – L’art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l’utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.

L'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183 del 2010, si porrebbe in contrasto con la Direttiva laddove venisse interpretato nel senso di precludere al giudice nazionale di prendere in considerazione il rapporto di lavoro somministrato per il quale è maturata la decadenza al diverso fine di verificare se anche detta messa a disposizione per l'utilizzatore si inserisca in una sequenza reiterata di missioni che oltrepassi il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2022, n. 22923 – In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria facente capo all’INPS, con conseguente necessità di disapplicare l’art. 15 del Regolamento INPGI, cit., che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’a.g.o.

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, agli iscritti all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) deve applicarsi la stessa disciplina prevista per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria facente capo all'INPS, con conseguente necessità di disapplicare l'art. 15 del Regolamento INPGI, cit., che disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all’a.g.o.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2022, n. 22909 – Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile

Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 luglio 2022, n. 22845 – Quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento dei rapporto medesimo

Le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto detto elemento si sia realizzato nello svolgimento dei rapporto medesimo

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