LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2022, n. 12455 – La condanna ex art. 96 comma 3° non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, venendo piuttosto in rilievo finalità pubblicistiche correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e di comminare una sanzione per quella specifica violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. che si sia realizzata attraverso l’abuso della potestas agendi

La condanna ex art. 96 comma 3° non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, venendo piuttosto in rilievo finalità pubblicistiche correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi e di comminare una sanzione per quella specifica violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. che si sia realizzata attraverso l'abuso della potestas agendi

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2022, n. 12276 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 la soglia di trecento giorni decorre dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 la soglia di trecento giorni decorre dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2022, n. 12467 – Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione

Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2022, n. 12277 – I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l’INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente

I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2022, n. 12034 – La determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione

La determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 aprile 2022, n. 11172 – L’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 cod. civ. (norma c.d. elastica), compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento – mediante riferimento alla “coscienza generale”, è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale

L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. (norma c.d. elastica), compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", è sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento esistenti nella realtà sociale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10753 – Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell’istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all’art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto

Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, della Costituzione, dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto

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