LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12621 – L’attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell’attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall’Amministrazione scolastica

L'attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell'attività didattica o temporanea per necessità contingenti, è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'Amministrazione scolastica

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 aprile 2022, n. 12618 – L’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l’escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l’attendibilità

L'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2022, n. 12453 – Non può essere adottata alcuna pronuncia di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via principale che incidentale, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero (art. 221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all’art. 70, comma 1°, c.p.c., alle quali, per espresso disposto dell’art. 348-bis, comma 2° c.p.c., non si applica la previsione secondo cui l’impugnazione è dichiarata inammissibile “quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta

Non può essere adottata alcuna pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via principale che incidentale, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero (art. 221, comma 3°, c.p.c.) e che rientra pertanto fra quelle di cui all'art. 70, comma 1°, c.p.c., alle quali, per espresso disposto dell'art. 348-bis, comma 2° c.p.c., non si applica la previsione secondo cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile "quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12632 – Nell’ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l’obbligato non rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito.

Nell'ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l'obbligato non rinunci alla domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza del debito.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2022, n. 12631 – La norma di cui all’art. 366, n. 6, cod.proc.civ., ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell’avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all’interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili

La norma di cui all'art. 366, n. 6, cod.proc.civ., ponendo come requisito di ammissibilità «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», richiede la specificazione dell'avvenuta produzione in sede di legittimità, accompagnata dalla doverosa puntualizzazione del luogo all'interno di tali fascicoli, in cui gli atti o documenti evocati sono rinvenibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 aprile 2022, n. 12463 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995

Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della c.d. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b), l. n. 335/1995

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8779 – Esclusione della determinazione unilaterale del datore del tariffario dell’attività libero professionale intramuraria

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2022, n. 8779 Attività libero professionale intramuraria - Tariffario - Determinazione unilaterale del datore - Esclusione Premesso che 1. I ricorrenti in epigrafe, tutti medici alle dipendenze dell'Azienda Ospedaliera C.P. di Mantova, hanno agito in giudizio alfine di ottenere il rimborso delle somme trattenute dal datore di lavoro, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2022, n. 11004 – In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall’art. 4, nono comma l. 223/1991, siccome modificato dalla l. 92/2012, per l’invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l’impiego nonché alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio e comporti, in caso di violazione, l’invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione

In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma l. 223/1991, siccome modificato dalla l. 92/2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio e comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione

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