LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 aprile 2022, n. 12278 – In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 aprile 2022, n. 12039 – L’accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi

L'accertamento delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e l'apprezzamento delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11866 – L’errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche

L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861 – La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2022, n. 10745 – La giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di indennità di mobilità in deroga può affermarsi soltanto in esito al decreto dirigenziale della Regione di autorizzazione della concessione del beneficio, solo allora potendo stricto sensu configurarsi una posizione di diritto soggettivo in capo all’istante

La giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di indennità di mobilità in deroga può affermarsi soltanto in esito al decreto dirigenziale della Regione di autorizzazione della concessione del beneficio, solo allora potendo stricto sensu configurarsi una posizione di diritto soggettivo in capo all'istante

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11670 – Ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, c.p.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l’estinzione del processo

Ai sensi dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, per modo che, in mancanza di tali presupposti, non può dichiararsi l'estinzione del processo

Torna in cima