LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10757 – Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sarebbe discostato. In ogni caso, ai fini della positiva conclusione della valutazione in sede di giudizio di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra

Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sarebbe discostato. In ogni caso, ai fini della positiva conclusione della valutazione in sede di giudizio di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l' interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10749 – Riliquidazione della pensione di vecchiaia di un lavoratore rimpatriato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2022, n. 10749 Lavoratore rimpatriato - Professore - Riliquidazione della pensione di vecchiaia - Determinazione - Minimale contributivo - Periodo effettivamente lavorato in Albania Rilevato che 1. con sentenza n.6998 del 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della pronuncia impugnata, ha accolto la domanda dell'attuale intimato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8554 – La stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico è da ritenersi idonea ad impedire la condanna al risarcimento del danno c.d. eurounitario, solo a condizione che essa sia effettiva e non solo potenziale e ricorrano altresì i rigorosi requisiti di consequenzialità causale rispetto al lavoro precario precedentemente svolto

La stabilizzazione del rapporto di lavoro pubblico è da ritenersi idonea ad impedire la condanna al risarcimento del danno c.d. eurounitario, solo a condizione che essa sia effettiva e non solo potenziale e ricorrano altresì i rigorosi requisiti di consequenzialità causale rispetto al lavoro precario precedentemente svolto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 aprile 2022, n. 10666 – Per i Consorzi di bonifica le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quella di cui al d.lgs. n. 230 del 1962

Per i Consorzi di bonifica le assunzioni a tempo determinato e le proroghe successive sono sempre subordinate al rispetto dei presupposti e della durata dei contratti a termine, nel caso di specie quella di cui al d.lgs. n. 230 del 1962

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 aprile 2022, n. 10670 – La cessazione del rapporto del dipendente pubblico dopo la privatizzazione può verificarsi per plurime cause tra loro non omogenee. Il preavviso è perciò sempre dovuto. fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste (e cioè la risoluzione consensuale, la risoluzione automatica, la speciale risoluzione di cui al comma 2 dell’art. 38)

La cessazione del rapporto del dipendente pubblico dopo la privatizzazione può verificarsi per plurime cause tra loro non omogenee. Il preavviso è perciò sempre dovuto. fatta eccezione per le ipotesi specificamente previste (e cioè la risoluzione consensuale, la risoluzione automatica, la speciale risoluzione di cui al comma 2 dell’art. 38)

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 marzo 2022, n. 10517 – Lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell’occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un’impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d’organizzazione

Lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 marzo 2022, n. 9482 – Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa

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