LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2022, n. 29043 – La denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali, per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell’omesso esame circa fatti decisivi

La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali, per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28942 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c. che, in deroga all’art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2022, n. 28421 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la "mora credendi" del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28852 – In materia previdenziale, quanto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell’abitualità dello svolgimento dell’attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto

In materia previdenziale, quanto all'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell'abitualità dello svolgimento dell'attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall'ammontare del reddito prodotto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 ottobre 2022, n. 28778 – In materia di prescrizione dell’azione restitutoria il relativo termine comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell’atto di appello o nel corso del giudizio

In materia di prescrizione dell’azione restitutoria il relativo termine comincia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, precisandosi tuttavia che, ove la domanda sia proposta in sede di gravame, la prescrizione resta interrotta con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado a condizione però che la predetta richiesta sia stata espressamente formulata nell’atto di appello o nel corso del giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 ottobre 2022, n. 28575 – L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 settembre 2022, n. 28540 – La mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito e idoneo a configurare acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l’impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare “ex se” la volontà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita

La mera accettazione del trattamento di fine rapporto non integra un comportamento tacito e idoneo a configurare acquiescenza alla cessazione del rapporto, valendo, per contro, l'impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare "ex se" la volontà di prosecuzione e ad escludere una risoluzione tacita

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 ottobre 2022, n. 28565 – Una volta che la sentenza d’appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso

Una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso

Torna in cima