CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28852
Avvocato – Omessi contributi – Carattere abituale dell’attività – Accertamento – Obbligo di iscrizione alla gestione separata
Rilevato che
la Corte di Appello di Palermo, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato A.G., avvocato, tenuta al versamento dei contributi alla gestione separata INPS per i redditi prodotti nell’anno 2010 (Euro 2.342,00) ripristinando l’avviso di addebito emesso dalla Società Riscossione Sicilia S.p.A., annullato dal primo giudice;
la Corte territoriale ha accertato che l’INPS aveva dato prova in giudizio del carattere abituale dell’attività professionale svolta dalla G. ed ha conseguentemente stabilito l’inapplicabilità, nei confronti di questa, del regime di esenzione dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata, previsto dall’art. 44 co. 2, del D.L. n. 269 del 2003, in favore dei professionisti svolgenti attività meramente occasionale;
la cassazione della sentenza è domandata da A. G. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria;
la società Riscossione Sicilia S.p.A. e l’INPS sono rimasti intimati; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente deduce in via principale: “Violazione e falsa applicazione del comma 3 dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, del comma 3 dell’art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, degli artt. 2727 e ss. c.c., dell’ art. 115 cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”; sostiene che la Corte di Appello, qualificando come abituale l’attività svolta dalla ricorrente, avrebbe utilizzato esclusivamente alcuni degli elementi presuntivi emersi in giudizio, e cioè l’iscrizione all’albo degli Avvocati, l’accensione della partita Iva e l’omesso inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi nel modello Unico, omettendo di considerare gli elementi presuntivi contrastanti, oggetto di discussione fra le parti; che avrebbe dovuto ritenere la sussistenza di una presunzione relativa e quindi procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli indizi emersi durante il giudizio di primo grado; la Corte di Appello, avrebbe così anche violato e/o comunque applicato in maniera erronea le norme richiamate in epigrafe;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia, in via subordinata, “Violazione o falsa applicazione dell’art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 e dell’art. 2, comma 26 della L. 335/1995, così come interpretato autenticamente dall’art 18, comma 12, D.L. 98/2011”; sostiene che la Corte di Appello avrebbe ignorato la circostanza pacifica che la ricorrente nell’anno 2010 ha percepito un reddito inferiore ad €. 5.000,00 e cioè inferiore alla soglia di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 tale, quindi, da escludere la sussistenza del presupposto da cui deriva l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata dell’INPS dei soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo (ivi compresa l’attività di avvocato);
con il terzo motivo deduce, sempre in via subordinata, “Violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, c. 25 e 26, della L. 8.8.1995 n. 335, dal D.Lgs. n. 103/1996 (artt. 1 e 3, c. 1 e 2), dal D.Lgs. n. 509/1994, dalla norma di interpretazione autentica dell’art. 2, c. 26, L. 335/1995, contenuta nell’art. 18, c. 12, D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011, nonché dalla legge speciale relativa al sistema previdenziale forense”; sostiene la ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe considerato che le attività libero professionali esercitate a seguito dell’iscrizione ad un albo, sottratte alla gestione separata INPS, di carattere residuale, sarebbero da ricondurre esclusivamente alla Cassa di riferimento che, nel caso di specie, è la Cassa previdenziale degli Avvocati;
il primo motivo è inammissibile;
le prospettazioni della ricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, segnatamente circa l’accertamento della circostanza concernente l’abitualità nell’esercizio dell’attività libero professionale da parte dell’odierna ricorrente;
va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017);
nel merito, poi, la sentenza d’appello ha attuato correttamente l’indirizzo inaugurato da questa Corte con la sentenza n. 4419 del 2021 (e successive), con cui è stato affermato che in materia previdenziale, quanto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell’abitualità dello svolgimento dell’attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto; tale valutazione, rimessa al giudice del merito, postula un accertamento svolto in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione;
in virtù dell’inammissibilità del motivo principale, il secondo e i terzo motivo risultano assorbiti;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede in merito alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti rimaste intimate;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’arti, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 - In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo,…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 33850 depositata il 4 dicembre 2023 - E' da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 22056 depositata il 24 luglio 2023 - Gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 settembre 2022, n. 27758 - Sorge l'obbligo all'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19834 - L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…