CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28852 – In materia previdenziale, quanto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 per i liberi professionisti iscritti ad un albo, il requisito dell’abitualità dello svolgimento dell’attività va apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del professionista e non invece quale conseguenza ex post desumibile dall’ammontare del reddito prodotto