LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 agosto 2022, n. 24986 – In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali sussiste la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore la novella dell’art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 dettata dall’art. 21 del D.L. n. 5 del 2012 (che ha espressamente escluso l’estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l’inadempimento contributivo dell’appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore

In tema di ritenute fiscali sui redditi e contributi previdenziali sussiste la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore la novella dell'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276/03 dettata dall'art. 21 del D.L. n. 5 del 2012 (che ha espressamente escluso l'estensione della responsabilità del committente alle sanzioni civili per l'inadempimento contributivo dell'appaltatore) si applica alle vicende contributive avvenute successivamente alla sua entrata in vigore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2022, n. 24859 – Il contratto di formazione e lavoro attua un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l’impiego e quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 3, co. 3 d. l. n. 863/84

Il contratto di formazione e lavoro attua un preventivo progetto lavorativo proposto dal datore di lavoro e oggetto di autorizzazione da parte della commissione regionale per l'impiego e quando al comando si sostituisca una vera e propria cessione del contratto di lavoro, e dunque una nuova titolarità del rapporto in capo ad altra azienda del gruppo, a tale nuova titolarità deve corrispondere un nuovo progetto di lavoro oggetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, co. 3 d. l. n. 863/84

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25338 – In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in l. n. 35/2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione

In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5/2012, conv. con modif. in l. n. 35/2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25336 – Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l’attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato

Qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato. E' inammissibile il ricorso quando non riporta, nelle parti essenziali, il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di merito, né fornisce indicazioni sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale sicché non è dato comprendere ex actis

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25288 – L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

L'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 agosto 2022, n. 25160 – Poiché l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’amministrazione pubblica dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell’esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma – anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione – ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione

Poiché l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale ma - anche quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione - ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 agosto 2022, n. 25291 – Nel licenziamento per giusta causa il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall’abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente

Nel licenziamento per giusta causa il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, o equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25310 – L’errore di percezione, che riguardi la ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte; ed esso integra un travisamento della prova, perché implica non già una valutazione dei fatti, bensì una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale

L'errore di percezione, che riguardi la ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte; ed esso integra un travisamento della prova, perché implica non già una valutazione dei fatti, bensì una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale

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