LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21784 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 – che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni – va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

In tema di mobilità scolastica, ai fini del passaggio da posto di sostegno a posto c.d. comune, il disposto normativo dell’art. 12 del d.P.R. n. 970 del 1975 - che prevede che il transito avvenga solo a seguito del servizio prestato su posto di sostegno per almeno cinque anni - va inteso nel senso che il quinquennio si intende compiuto computando in esso anche i periodi di insegnamento su posto di sostegno aventi ad oggetto la medesima prestazione lavorativa svolti durante il periodo di preruolo, in armonia con le previsioni della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CEE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21676 depositata il 28 luglio 2025 – Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 292, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 292, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21714 depositata il 28 luglio 2025 – In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all’identico evento dannoso

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all’identico evento dannoso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21850 depositata il 29 luglio 2025 – In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda

In tema di prova, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo) e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20822 depositata il 23 luglio 2025 – In tema di comportamenti datoriali discriminatori, pur riconoscendo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, addossa comunque a quest’ultima l’onere di dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, pur riconoscendo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, addossa comunque a quest’ultima l’onere di dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20527 depositata il 21 luglio 2025 – La domanda amministrativa che costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria deve essere rivolta ad ottenere la stessa prestazione richiesta in giudizio, con la conseguenza che l’improponibilità non può essere evitata allorché la domanda riguardi una prestazione diversa, ancorché “compatibile” con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria

La domanda amministrativa che costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria deve essere rivolta ad ottenere la stessa prestazione richiesta in giudizio, con la conseguenza che l'improponibilità non può essere evitata allorché la domanda riguardi una prestazione diversa, ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria

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