LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24917 depositata il 9 settembre 2025 – E’ soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum, si consegue automaticamente al verificarsi dell’evento protetto, l’esclusione della tutela limitativa dei licenziamenti non è suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età) non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia

E' soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum, si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, l'esclusione della tutela limitativa dei licenziamenti non è suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età) non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24560 depositata il 4 settembre 2025 – Nel periodo temporale di abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/2006 (il cui obbligo, si ripete, è stato poi esplicitamente ripristinato nel 2014) una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative induce a ritenere che il committente responsabile in solido con l’appaltatore ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 comunque era tenuto a provvedere al pagamento della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge (questi ultimi previsti espressamente dall’art. 29 citato), il cui onere era in capo allo stesso quale sostituto di imposta

Nel periodo temporale di abrogazione dell’art. 35 co. 34 d.l. n. 223/2006 (il cui obbligo, si ripete, è stato poi esplicitamente ripristinato nel 2014) una lettura sistematica di tutte le disposizioni normative induce a ritenere che il committente responsabile in solido con l’appaltatore ex art. 29 D.lgs. n. 276/2003 comunque era tenuto a provvedere al pagamento della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali dovuti per legge (questi ultimi previsti espressamente dall’art. 29 citato), il cui onere era in capo allo stesso quale sostituto di imposta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24915 depositata il 9 settembre 2025 – Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito

Il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24850 depositata il 9 settembre 2025 – L’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi

L'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24805 depositata l’ 8 settembre 2025 – In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l’impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell’utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti

In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24679 depositata il 6 settembre 2025 – La violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

La violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. presuppone il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24201 depositata il 29 agosto 2025 – Il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2024, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata, così come era stato ritenuto dopo l’entrata in vigore della cd. legge Fornero ai sensi dell’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970

Il mancato superamento di una prova che non esiste è, in sostanza, una chiara ipotesi di insussistenza del fatto materiale, perché manca l’esistenza del fatto posto a fondamento della ragione giustificatrice e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2024, la tutela in tale ipotesi applicabile non potrà che essere quella della reintegrazione cd. attenuata, così come era stato ritenuto dopo l’entrata in vigore della cd. legge Fornero ai sensi dell’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24998 depositata l’ 11 settembre 2025 – La cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l’insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l’effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell’affidamento dei terzi e al fine di favorire l’appetibilità di aziende indebitate

La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate

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