LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 dicembre 2021, n. 41276 – Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes deciderteli” ognuna delle quali sufficienti, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate

Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes deciderteli" ognuna delle quali sufficienti, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes, dall'altro che tali censure risultino tutte fondate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 dicembre 2021, n. 41019 – Solo qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione può verificarsi sul punto un giudicato interno, preclusivo della stessa possibilità che il giudice del gravame possa rilevarla d’ufficio, inoltre non è configurabile alcun giudicato implicito nelle fattispecie c.d. di assorbimento improprio dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida

Solo qualora la decisione in prime cure di tale questione non abbia formato oggetto di specifica impugnazione può verificarsi sul punto un giudicato interno, preclusivo della stessa possibilità che il giudice del gravame possa rilevarla d'ufficio, inoltre non è configurabile alcun giudicato implicito nelle fattispecie c.d. di assorbimento improprio dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 dicembre 2021, n. 40649 – Qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio

Qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro (agricolo) esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale, fatto valere in giudizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 dicembre 2021, n. 40178 – La verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell’imprenditore, a norma dell’art. 15, ultimo comma l. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall’art. 2 d.lg. 80/1992

La verifica del Tribunale fallimentare di non fallibilità dell'imprenditore, a norma dell'art. 15, ultimo comma l. fall., costituisce presupposto, unitamente alla insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata, per l’accesso alle prestazioni del Fondo per il pagamento del T.f.r. e dei crediti di lavoro previsti dall’art. 2 d.lg. 80/1992

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 dicembre 2021, n. 40652 – La disposizione di cui all’art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto – nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso

La disposizione di cui all'art. 32 co. 4 lett. d) della legge n. 183 del 2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi -in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39949 – Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell’atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo

Il ricorso in cassazione è inammissibile per difetto di specificità qualora il ricorrente omette, in violazione della prescrizione di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., di trascrivere il contenuto del ricorso proposto davanti al Tribunale nonché il contenuto dell'atto con il quale ha adito il Collegio arbitrale, adempimenti questi indispensabili al fine della verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo ricorso per cassazione, senza il sussidio di altre fonti, non essendo la Corte di cassazione tenuta a ricercare, al di fuori del contesto del ricorso, le ragioni che dovrebbero sostenerlo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 dicembre 2021, n. 40207 – In tema di revocazione ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato

In tema di revocazione ha ripetutamente affermato che l’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato

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