LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE- Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27020 – Accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

CORTE DI CASSAZIONE- Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27020 Lavoro - Accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - Superamento dei limiti massimi di durata dei rapporti a termine - Conversione a tempo indeterminato Ritenuto che 1. la Corte d'Appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale della stessa città, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 ottobre 2021, n. 27031 – La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2021, n. 27310 – Ove il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad una unità produttiva, le esigenze di cui all’art. 5, c. 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223 cit. sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti

Ove il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad una unità produttiva, le esigenze di cui all'art. 5, c. 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223 cit. sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell'unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l'effettiva necessità dei programmati licenziamenti

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2021, n. 27309 – Qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio

Qualora il ricorrente denunzi, in sede di legittimità, l'omessa o errata valutazione di prove testimoniali, ha l'onere non solo di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l'attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 settembre 2021, n. 26449 – Il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’interesse della controparte, si pone, dunque, come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così anche in fase integrativa il contenuto e gli effetti del contratto

Il principio di buona fede, che si specifica nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte, si pone, dunque, come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così anche in fase integrativa il contenuto e gli effetti del contratto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27320 – In materia di lavoro, l’art. 429 cod. proc. civ. stabilisce la contestualità tra esaurimento della discussione, conclusioni delle parti, lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, salva la ipotesi della particolare complessità che consente la fissazione di un termine per il deposito della sentenza

In materia di lavoro, l'art. 429 cod. proc. civ. stabilisce la contestualità tra esaurimento della discussione, conclusioni delle parti, lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, salva la ipotesi della particolare complessità che consente la fissazione di un termine per il deposito della sentenza

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2021, n. 26442 – La diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell’ultimo quinquennio di contribuzione, e cioè in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso

La diminuzione della retribuzione deve essersi verificata nell'ultimo quinquennio di contribuzione, e cioè in coincidenza con il periodo di riferimento (le ultime 260 settimane di contribuzione) o nel corso di esso

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