LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13435 – Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, e tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede

Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, e tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13203 – Retribuzione assoggettata a contribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13203 Credito contributivo INPS - Opposizione a ruolo esattoriale - Retribuzione assoggettata a contribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL Ritenuto che Con sentenza del 19.3.15, la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del 10.10.13 del tribunale di Arezzo che aveva accolto l'opposizione a [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2021, n. 13204 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) dì un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) dì un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 maggio 2021, n. 12932 – Le somme pagate a titolo di transazione dipendono da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell’art. 1965 cod.civ, è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l’accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia

Le somme pagate a titolo di transazione dipendono da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, posto che la funzione del contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1965 cod.civ, è, in ogni caso, di precludere alle parti stipulanti l'accertamento giudiziale del rapporto o delle sue regole, cosicché la sua esecuzione non è esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto oggetto della controversia

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 maggio 2021, n. 13201 – L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 maggio 2021, n. 12413 – In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell’appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell’appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è sufficiente, ai fini della configurabilità di un appalto fraudolento, la circostanza che il personale dell'appaltante impartisca disposizioni agli ausiliari dell'appaltatore, occorrendo verificare se esse siano riconducibili al potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, oppure al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare oggetto di un genuino contratto di appalto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 maggio 2021, n. 13101 – In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, che l'errore revocatorio si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 maggio 2021, n. 12942 – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio

Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. Nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio

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