CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 maggio 2021, n. 13435
Cooperativa – Esclusione del socio – Impugnazione – Competenza a decidere sulla delibera di esclusione
Rilevato che
Il Tribunale di Bologna, sezione imprese, richiede d’ufficio il regolamento di competenza, nei confronti di H.E.G. e della Coop. Soc. I.B. s.c., avverso l’ordinanza del 6 novembre 2017 con cui il Tribunale di Reggio Emilia, giudice del lavoro, ha declinato la propria competenza per materia in ordine all’impugnazione proposta da H.E.G. della delibera di sua esclusione da socio della cooperativa.
H.E.G. aderisce alla richiesta.
La Coop. Soc. I.B. s.c. non svolge difese in questa sede.
Considerato che
Secondo il Tribunale di Bologna, la competenza a decidere sulla delibera di esclusione di H.E.G. dalla cooperativa spetterebbe per connessione al Tribunale di Reggio Emilia, investito dell’impugnazione del licenziamento pure intimato dalla stessa cooperativa.
Ritenuto che
Il ricorso è inammissibile.
Stabilisce l’articolo 45 c.p.c. che, «quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui al all’articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza».
Questa Corte ha da tempo posto in correlazione la norma con l’articolo 38 c.p.c., che, nel disciplinare l’eccezione e rilevazione di incompetenza, al suo terzo comma, stabilisce che «l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183», i.e. alla prima udienza, individuando, di conseguenza, in questa previsione anche il termine ultimo per la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.
Il principio, anche di recente ribadito, è il seguente: «Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, e tempestivo, secondo quanto si ricava dall’art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo» (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27731).
Nel caso in esame il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato d’ufficio la questione di competenza funzionale in prima udienza, ha rinviato ad udienza ulteriore, assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 183, sesto comma, e riservando all’esito ogni eventuale ulteriore determinazione anche in ordine alla questione rilevata, come risulta dal verbale dell’udienza menzionata.
La richiesta di regolamento è dunque inammissibile perché tardiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il regolamento e rimette la causa al Tribunale di Bologna per il prosieguo.
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