GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18916 depositata il 10 giugno 2026 – Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l'onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l'udienza di discussione, l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17283 depositata il 1° giugno 2026 – Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ai fini dell’applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessa norma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di due anni nella contestazione dell’addebito disciplinare rispetto ai fatti in precedenza accertati possa integrare una causa di nullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l’ordine  di reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 della legge n. 300/70

Il licenziamento disciplinare intimato senza la previa osservanza delle garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non è viziato da nullità, ai fini dell'applicabilità della tutela reale piena, rappresentando queste ultime delle specifiche ipotesi di nullità o inefficacia espressamente prefigurate dalla stessa norma”, escludendo in radice che “il rilevante ritardo di due anni nella contestazione dell'addebito disciplinare rispetto ai fatti in precedenza accertati possa integrare una causa di nullità o inefficacia del licenziamento sanzionabile con l'ordine  di reintegra di cui al primo comma del novellato art. 18 della legge n. 300/70

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19032 depositata l’ 11 giugno 2026 – In tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini di decadenza introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, decorre “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione

In tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini di decadenza introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV, decorre "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18948 depositata il 10 giugno 2026 – Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali già acquisite non integra violazione del divieto di ius novorum presuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove si riferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la prova supplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo

Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali già acquisite non integra violazione del divieto di ius novorum presuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove si riferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la prova supplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17527 depositata il 3 giugno 2026 – Sono cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato di una stessa società, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società

La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18663 depositata il 9 giugno 2026 – Nel processo tributario, il principio ritraibile dall’art. 2909 cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell’azione proposta, e del bene della vita che ne forma l’oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitumimmediato) – è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi

Nel processo tributario, il principio ritraibile dall'art. 2909 cod. civ. – secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta, e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitumimmediato) - è applicabile anche nel caso in cui gli atti tributari impugnati in due giudizi siano diversi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18653 depositata il 9 giugno 2026 – Nel caso di permute di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, relativo ai lavori di risistemazione dell’immobile locato, equivale in parte qua al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l’operazione si considera effettuata e sorge l’obbligo di emissione della fattura

Nel caso di permute di servizi con altre prestazioni di servizi, il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, relativo ai lavori di risistemazione dell'immobile locato, equivale in parte qua al pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si considera effettuata e sorge l'obbligo di emissione della fattura

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12368 depositata il 3 maggio 2026 – Nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria se può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, deve nondimeno fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente

Nel procedere alla ricostruzione del reddito del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria se può legittimamente utilizzare i dati derivanti da movimenti bancari relativi a conti correnti intestati a terzi, deve nondimeno fornire in giudizio la prova, anche presuntiva, che detti movimenti bancari siano in realtà attribuibili al contribuente

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