GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31928 depositata l’ 8 dicembre 2025 – Il giudice dell’opposizione investito dell’accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, [deve] verificare se sussiste[..] o meno una reciproca soccombenza tra l’Istituto previdenziale e il richiedente, ai fini della liquidazione delle spese, che si debbono riferire sempre, all’esito finale del giudizio di merito

Il giudice dell’opposizione investito dell’accertamento sanitario riferito a tutte le pretese azionate, [deve] verificare se sussiste[..] o meno una reciproca soccombenza tra l’Istituto previdenziale e il richiedente, ai fini della liquidazione delle spese, che si debbono riferire sempre, all’esito finale del giudizio di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31900 depositata il 7 dicembre 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni

E' inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32065 depositata il 10 dicembre 2025 – In considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto

In considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31944 depositata l’ 8 dicembre 2025 – A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati

A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturenti da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31251 depositata il 30 novembre 2025 – Il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito

Il decreto di omologa di cui all'art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito

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