PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30688 depositata il 21 maggio 2019 – Il tributo da versare (l’iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell’operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale.

Il tributo da versare (l'iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell'operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale. E' ben vero che non vi è norma giuridica che imponga di accantonare la somma ricevuta e da versare, e che il reato sussiste allorché, entro il termine per il pagamento dell'acconto per l'anno di imposta successivo, non vengono versate le somme dovute in base alla dichiarazione Iva per l'anno di imposta di riferimento

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28575 depositata il 2 luglio 2019 – Non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria

Non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 27871 depositata il 25 giugno 2019 – Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 27871 depositata il 25 giugno 2019 Infortunio sul lavoro - Reato ex art. 589 cod. pen. - Responsabilità - Omessa formazione ed informazione sugli specifici rischi presenti sul cantiere ferroviario Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 17060 depositata il 10 gennaio 2019 – Il sequestro conservativo, a differenza di quello preventivo, non può sfociare nella confisca in quanto il trasferimento dei beni confiscati in favore dello Stato, di fatti, impedirebbe che sugli stessi possano soddisfarsi, ad es., i danneggiati costituiti parte civile, ai quali, ex art. 316, comma 3, cod. proc. pen., il sequestro conservativo giova anche laddove sia stato richiesto dal pubblico ministero

Il sequestro conservativo, a differenza di quello preventivo, non può sfociare nella confisca in quanto il trasferimento dei beni confiscati in favore dello Stato, di fatti, impedirebbe che sugli stessi possano soddisfarsi, ad es., i danneggiati costituiti parte civile, ai quali, ex art. 316, comma 3, cod. proc. pen., il sequestro conservativo giova anche laddove sia stato richiesto dal pubblico ministero

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26956 depositata il 18 giugno 2019 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso

è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26082 depositata il 13 giugno 2019 – Violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è però causa di nullità della sentenza; quest’ultima ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo. Tale difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 26082 depositata il 13 giugno 2019 Sicurezza sul lavoro - Esplosione nei locali aziendali - Violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Responsabilità - Accertamento Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 30 ottobre 2017, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25562 depositata il 10 giugno 2019 – Soglia di punibilità per omesso versamento IVA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25562 depositata il 10 giugno 2019 Reati tributari - Omesso versamento IVA - Soglia di punibilità - Innalzamento - Applicazione Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Lanusei ricorre per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lanusei, con la quale R.I. era stato assolto [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 25537 depositata il 10 giugno 2019 – Omesso versamento all’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali ed applicabilità della causa di non punibilità della “particolare tenuità del fatto” – Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata

Omesso versamento all’Inps delle ritenute assistenziali e previdenziali ed applicabilità della causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" - Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura oggi come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata

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