CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 30688 depositata il 21 maggio 2019 – Il tributo da versare (l’iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell’operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale.
Il tributo da versare (l'iva) è costituito da una somma che il contribuente ha comunque ricevuto dalla controparte dell'operazione commerciale, e che avrebbe dovuto accantonare in vista della scadenza del debito erariale. E' ben vero che non vi è norma giuridica che imponga di accantonare la somma ricevuta e da versare, e che il reato sussiste allorché, entro il termine per il pagamento dell'acconto per l'anno di imposta successivo, non vengono versate le somme dovute in base alla dichiarazione Iva per l'anno di imposta di riferimento