CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7260 depositata il 18 febbraio 2019 – Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che hanno costituito il prezzo od il profitto del reato
mentre la distruzione della documentazione in questione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della detta documentazione, l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce invece un reato permanente, la cui flagranza si protrae sino al momento della emissione dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale, essendo questo il momento in cui gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento della attività di controllo fiscale, si cristallizzano definitivamente; ed è solo da tale momento che inizia a decorre il termine di prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2017, n. 14461).