PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7260 depositata il 18 febbraio 2019 – Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che hanno costituito il prezzo od il profitto del reato

mentre la distruzione della documentazione in questione realizza un'ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della detta documentazione, l'occultamento - consistente nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce invece un reato permanente, la cui flagranza si protrae sino al momento della emissione dell'accertamento tributario scaturito dalla verifica fiscale, essendo questo il momento in cui gli effetti del reato, cioè l'ostacolo allo svolgimento della attività di controllo fiscale, si cristallizzano definitivamente; ed è solo da tale momento che inizia a decorre il termine di prescrizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 marzo 2017, n. 14461).

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7242 depositata il 18 febbraio 2019 – Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati previsti dal dlgs n. 74 del 2000, potendo solamente essere fondamento di elementi indiziari atti a giustificare l’adozione di misure cautelari reali a carico del soggetto interessato

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7242 depositata il 18 febbraio 2019 Reati tributari - Evasione - Dichiarazione fraudolenta - Prelievi di cassa - Presunzione di ricavi non dichiarati - Presunzioni previste dal diritto tributario - Inapplicabilità in sede penale Ritenuto in fatto La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28 settembre [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3571 depositata il 25 gennaio 2019 – Responsabilità penale del titolare di ditta individuale operante nel campo della edilizia per occultamento e distruzione di documenti e scritture contabili

la condotta del reato di cui all'art. 10 dlgs. n. 74 del 2000 consiste nella distruzione o nell'occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari; ciò posto si è precisato che, a differenza della distruzione che realizza un'ipotesi di reato istantaneo, il quale si consuma al momento della soppressione della documentazione, l'occultamento - che consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori - costituisce un reato permanente che si consuma nel momento in cui viene svolto l'accertamento, e cioè sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad esaminare detta documentazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7005 depositata il 13 febbraio 2019 – La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata

la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6360 depositata il 11 febbraio 2019 – Il reato di frode fiscale ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate

il reato di frode fiscale ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale, distinguendosi la frode sanzionata dall'art. 2 da quella di cui al successivo art. 3 non per la natura del falso, ma per il rapporto di specialità reciproca esistente tra le condotte previste dagli art. 2 e 3, nel senso che a un nucleo comune, costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, si aggiungono in chiave specializzante, da un lato (art. 2), l'utilizzazione di fatture e documenti analoghi relativi a operazioni inesistenti e, dall'altro (art. 3), una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie congiunta con l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l’accertamento, nonché la previsione di una soglia minima di punibilità

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 5809 depositata il 6 febbraio 2019 – L’art. 1, comma quinto, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128, che prevede l’applicazione dell’art. 10-bis l. 27 luglio 2000, n. 212 anche alle condotte commesse anteriormente alla propria entrata in vigore solo se non sia ancora stato notificato un atto impositivo, non impedisce di ritenere non più penalmente rilevanti le condotte fiscalmente elusive integranti mero abuso del diritto, per effetto del comma 13 del medesimo art. 10-bis, in quanto tale comma, realizzando una sostanziale “abolitio criminis”

l'istituto dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis l. n. 212 del 2000 - che, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1 del D.lgs. n. 128 del 2015, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili - ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa di cui al D.lgs. n. 74 del 2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 1506 depositata il 14 gennaio 2019 – Reato di cui all’art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità – Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto

Reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 per avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi con evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità - Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9 depositata il 2 gennaio 2019 – Ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), non rileva quale causa di forza maggiore per il legale rappresentante di un’impresa lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che l’agente al momento del suo subentro nella carica aveva la consapevolezza della crisi di liquidità e non era nell’impossibilità a lui non ascrivibile di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare tale situazione

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9 depositata il 2 gennaio 2019 Imposte indirette - IVA - Dichiarazione annuale - Omessa presentazione - Sanzioni penali Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza del 25 gennaio 2018, ha confermato la condanna inflitta ad A. Di G. dal Tribunale di [...]

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