PENALE – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 14584 depositata il 2 marzo 2023 – L’art. 545 cit., del comma ottavo ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell’accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l’importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l’accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settìmo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili

L'art. 545 cit., del comma ottavo ha previsto un regime di parziale impignorabilità, differenziato proprio in base al momento dell'accredito: se anteriore al pignoramento, dette somme possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della pensione sociale; se, invece, l'accredito avvenga alla data del pignoramento o in data successiva, dette somme possono essere pignorate entro i limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settìmo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge. Anche in tal caso, le somme eccedenti detti limiti sono considerate nella piena disponibilità del debitore e, dunque, pignorabili.

Corte di Cassazione. sezione penale, sentenza n. 19603 depositata il 10 maggio 2023 – Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non rileva l’avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, per la sua configurabilità è richiesta soltanto l’esistenza di un credito erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente. Per cui è “sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiori a cinquantamila euro

Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo, per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali, per la sua configurabilità è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale, interessi e sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente. Per cui è "sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiori a cinquantamila euro

Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26274 depositata il 19 giugno 2023 – L’art. 13 del D.lvo 74/2000 prevede che i reati di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 non siano punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, “sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali”

L'art. 13 del D.lvo 74/2000 prevede che i reati di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 non siano punibili se i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, "sempre che il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo di procedimenti penali"

La responsabilità amministrativa da reato dell’ente non è preclusa dalla estinzione per fusione per incorporazione

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 26787 depositata il 21 giugno 2023, intervenendo in tema responsabilità per illeciti amministrativi del d.lgs. n. 231/2001 ed in particolare reati ambientali, ha precisato che la società avendo  "... omesso di eseguire le periodiche movimentazioni dei rifiuti finalizzate al loro corretto smaltimento ma lasciando gli [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 26787 depositata il 21 giugno 2023 – Il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, alla successio mortis causa

Il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, alla successio mortis causa

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 27411 depositata il 22 giugno 2023 – L’amministratore di diritto risponde, unitamente all’amministratore di fatto, per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo svolga attività illecita; tale consapevolezza non possa dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

L'amministratore di diritto risponde, unitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo svolga attività illecita; tale consapevolezza non possa dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore

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