PENALE – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 4210 depositata il 31 gennaio 2024 – In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'”interesse” o al “vantaggio”, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l’evento

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 all'"interesse" o al "vantaggio", sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito, da valutare entrambi avendo come termine di riferimento la condotta e non l'evento

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 2557 depositata il 22 gennaio 2024 – Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, si fa pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione e del tutto insussistente laddove l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione

Per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, si fa pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza non va esaurita nel pedissequo confronto, puramente letterale, fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione e del tutto insussistente laddove l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2573 depositata il 22 gennaio 2024 – Nel reato di sfruttamento del lavoro l’art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l’elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell’art. 36 Cost. . L’art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto” e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Nel reato di sfruttamento del lavoro l'art. 603-bis prevede la discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento attraverso quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento lavorativo, oltre allo stato di bisogno, mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal divieto di sfruttamento del lavoro, inoltre l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore; uno degli indici dettati dalla legge e il confronto tra la retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla contrattazione collettiva ed il giudizio di proporzionalità e la concrezione diretta del principio costituzionale dell'art. 36 Cost. . L'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e ove non sia possibile anche la confisca per equivalente.

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1272 depositata il 12 gennaio 2024 – Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del «periculum in mora», da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1877 depositata il 16 gennaio 2024 – In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 6 depositata il 2 gennaio 2024 – L’art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il “credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e “ampliativa”, nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, “con l’ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave”

L'art. 13 del D.lgs. 471/1997 non definisce il "credito non spettante per cui seguendo una tesi differente e "ampliativa", nella stessa disposizione convivrebbero irragionevolmente due diversi presupposti della mede­sima condotta: nel caso di utilizzazione di crediti non spettanti, non sarebbe ri­chiesto il requisito della loro facile rilevabilità a seguito di uno dei controlli citati; nel caso di compensazione con crediti inesistenti, tale requisito sarebbe invece richiesto, "con l'ulteriore, assurda conseguenza che la condotta più grave avrebbe un margine di applicazione (in conseguenza di presupposti non richiesti in caso di crediti non spettanti) addirittura meno ampio di quella meno grave"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024 – Il bilancio è un atto caratterizzato da profili descrittivi e valutativi e per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata. Per cui la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi “falsa”

Il bilancio è un atto caratterizzato da profili descrittivi e valutativi e per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata. Per cui la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi "falsa"

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 47912 depositata il 1° dicembre 2023 – Il giudice chiamato ad applicare l’art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l’esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l’autore del reato dispone, quale che esso sia

Il giudice chiamato ad applicare l'art. 321, comma 2, o comma 2-bis, cod. proc. pen. dovrà invece fondare il periculum, dandone adeguata motivazione, sulla valutazione prognostica concernente gli eventi suscettibili di verificarsi medio tempore e tali da poter pregiudicare l'esecuzione della confisca sul patrimonio di cui l'autore del reato dispone, quale che esso sia

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