TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15044 depositata il 29 maggio 2024 – L’art. 32, comma 1, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51, comma 2, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione legale relativa (“iuris tantum”) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie effettuate dall’ufficio finanziario ed opera unicamente rispetto alle operazioni di versamento nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre vale anche per i prelievi nei riguardi dei soli titolari di reddito d’impresa. Essa è superabile dalla parte privata attraverso la prova contraria consistente nel dimostrare che le operazioni contestate dall’Ufficio sono già incluse nel reddito imponibile dichiarato o risultano fiscalmente irrilevanti

L'art. 32, comma 1, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma 2, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione legale relativa ("iuris tantum") di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie effettuate dall'ufficio finanziario ed opera unicamente rispetto alle operazioni di versamento nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre vale anche per i prelievi nei riguardi dei soli titolari di reddito d'impresa. Essa è superabile dalla parte privata attraverso la prova contraria consistente nel dimostrare che le operazioni contestate dall'Ufficio sono già incluse nel reddito imponibile dichiarato o risultano fiscalmente irrilevanti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 15964 depositata il 7 giugno 2024 – Nei casi di presenza di un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell’effetto traslativo, disciplinato dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sottopone l’atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell’avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione

Nei casi di presenza di un semplice meccanismo condizionale sospensivo dell’effetto traslativo, disciplinato dall’art. 27, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sottopone l’atto a tassazione in misura fissa, con riscossione della differenza al momento dell’avveramento della condizione o della produzione prima di questa dei suoi effetti alla luce di quanto contemplato dal secondo comma della citata disposizione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14511 depositata il 23 maggio 2024 – L’esenzione dall’IMU risulta prevista dall’art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

L'esenzione dall'IMU risulta prevista dall'art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15046 depositata il 29 maggio 2024 – Estinzione del giudizio per avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi della c.d. definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15046 depositata il 29 maggio 2024 Tributi - Avvisi di accertamento - IRPEF - Redditi non dichiarati - Investimenti in Svizzera - Definizione agevolata - Avvenuto integrale e tempestivo pagamento degli importi - Estinzione del giudizio Fatti di causa e Motivi della decisione All'esito dell'attività di verifica svolta [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15519 depositata il 4 giugno 2024 – Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15055 depositata il 29 maggio 2024 – Non sono vietate in appello le variazioni puramente quantitative e adeguative del “”petitum”, che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, in quanto esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell’altra parte

Non sono vietate in appello le variazioni puramente quantitative e adeguative del ""petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi fatti e temi di indagine, in quanto esse non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15057 depositata il 29 maggio 2024 – Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15023 depositata il 29 maggio 2024 – Il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell’art. 1 della Legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a “coloro” che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un’area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti

Il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, in quanto il comma 564 dell'art. 1 della Legge 266/2005, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dal comma 563 e dalla legge 466/1980) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delinea un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti.

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