CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15044 depositata il 29 maggio 2024 – L’art. 32, comma 1, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51, comma 2, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione legale relativa (“iuris tantum”) di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie effettuate dall’ufficio finanziario ed opera unicamente rispetto alle operazioni di versamento nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre vale anche per i prelievi nei riguardi dei soli titolari di reddito d’impresa. Essa è superabile dalla parte privata attraverso la prova contraria consistente nel dimostrare che le operazioni contestate dall’Ufficio sono già incluse nel reddito imponibile dichiarato o risultano fiscalmente irrilevanti
L'art. 32, comma 1, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma 2, nn.2), secondo periodo, e 7), del D.P.R. n. 633 del 1972 stabiliscono una presunzione legale relativa ("iuris tantum") di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze delle indagini bancarie effettuate dall'ufficio finanziario ed opera unicamente rispetto alle operazioni di versamento nei confronti della generalità dei contribuenti, mentre vale anche per i prelievi nei riguardi dei soli titolari di reddito d'impresa. Essa è superabile dalla parte privata attraverso la prova contraria consistente nel dimostrare che le operazioni contestate dall'Ufficio sono già incluse nel reddito imponibile dichiarato o risultano fiscalmente irrilevanti