TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25158 depositata il 14 settembre 2025 – Nel caso in cui dall’avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma, come “manipolata” dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima

Nel caso in cui dall'avviso di ricevimento della CAD, versato in atti, non risulti che il destinatario abbia ricevuto la CAD, la norma, come "manipolata" dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, pone in capo al destinatario una presunzione legale assoluta di conoscenza nel decimo giorno successivo alla spedizione della CAD medesima

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24977 depositata il 10 settembre 2025 – La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell’illustrazione delle censure sollevate dall’appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

La sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24968 depositata il 10 settembre 2025 – Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod. proc. civ., in relazione all’art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale

Nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale, ai sensi dell'art. 371 cod. proc. civ., in relazione all'art. 333 dello stesso codice, salva la possibilità della conversione del ricorso comunque presentato in ricorso incidentale qualora risulti proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso principale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24881 depositata il 9 settembre 2025 – In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un’unica operazione ma più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, ma la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario impedisce che, per effetto della riqualificazione operata dal giudice di un’operazione economica come permutativa, l’Amministrazione finanziaria possa per la prima volta in Cassazione assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell’operazione permutativa e determinare al valore normale la corrispondente base imponibile IVA e IRES

In tema di IVA, la permuta non deve essere considerata come un'unica operazione ma più operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione e alle quali va applicata la relativa disciplina, ma la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario impedisce che, per effetto della riqualificazione operata dal giudice di un'operazione economica come permutativa, l'Amministrazione finanziaria possa per la prima volta in Cassazione assoggettare ad IVA separatamente le due prestazioni dell'operazione permutativa e determinare al valore normale la corrispondente base imponibile IVA e IRES

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 2950 depositata il 6 febbraio 2025 – La revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 , in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso

La revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 , in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24879 depositata il 9 settembre 2025 – L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti

L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 410 depositata il 21 gennaio 2025 – In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 287 depositata il 7 gennaio 2025 – In materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l’Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall’Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo

In materia di contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12 comma 7 della L. n. 212 del 2000, nel caso in cui l’Ufficio – dopo la notifica del PVC redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito della comunicazione da parte del contribuente delle osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori – formuli ulteriori rilievi o nuove contestazioni rispetto a quelle contenute nel PVC, delle quali il contribuente venga a conoscenza per la prima volta, il termine di sessanta giorni di cui ancora all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000 inizia a decorrere a partire dal momento in cui l’Ufficio ne notizia il soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del PVC, anche se i fatti materiali conosciuti dall’Amministrazione finanziaria e posti a base della nuova contestazione sono stati già rilevati in occasione della redazione del PVC medesimo

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