TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sentenza n. 29775 depositata il 26 ottobre 2023 – In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 t.u.i.r., deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l’esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso

In tema di redditi extra-contabili di società di persone, qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della composizione della compagine sociale a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i contribuenti cui devono essere imputati detti redditi, ex art. 5 t.u.i.r., deve considerarsi che, ai sensi dell’art. 2287 cod. civ., la delibera di esclusione del socio, nei rapporti tra le parti, anche ove preveda l’esclusione immediata, produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso

Corte di Cassazione, ordinanza n. 982 depositata il 16 gennaio 2023 – In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all’art. 3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l’Indice di cui all’art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

In tema di notificazione a mezzo PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9732 depositata il 13 maggio 2015 – In tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente la rideterminazione dei ricavi e, quindi, dei redditi su base induttiva, facendo ricorso a presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile

In tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente la rideterminazione dei ricavi e, quindi, dei redditi su base induttiva, facendo ricorso a presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, quando la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20322 depositata il 10 luglio 2023 – In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. Di conseguenza, avverso il silenzio-rifiuto è sempre proponibile il ricorso ex art. 21 comma 2 d.lgs. 546/2022, fino a quando il diritto alla restituzione delle somme richieste dal contribuente non sia prescritto

In mancanza di un esplicito provvedimento di diniego, il silenzio-rifiuto, formatosi decorsi 90 giorni dalla domanda di rimborso di somme ritenute indebitamente versate, costituisce il presupposto processuale di ammissibilità del ricorso tributario. Di conseguenza, avverso il silenzio-rifiuto è sempre proponibile il ricorso ex art. 21 comma 2 d.lgs. 546/2022, fino a quando il diritto alla restituzione delle somme richieste dal contribuente non sia prescritto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29959 depositata il 27 ottobre 2023 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell’energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, pur non costituendo pertinenze delle miniere, non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono parti della centrale, funzionali ed essenziali per la produzione dell'energia elettrica, sicché è applicabile la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

Corte di Cassazione sentenza n. 30485 depositata il 2 novembre 2023 – La configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione ordinanza n. 30480 depositata il 2 novembre 2023 – In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per “errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione”, ai sensi dell’art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d’ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

In tema di contenzioso tributario, la decadenza nella quale il contribuente sia incorso per mancato rispetto dei termini per richiedere il rimborso di un tributo pagato per "errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione", ai sensi dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, salvo che si sia già formato sul punto il giudicato interno

Corte di Cassazione ordinanza n. 30440 depositata il 2 novembre 2023 – Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

Le decisioni della Corte, quando non siano rese nel merito ai sensi dell’art. 384, cod. proc. civ., possono essere oggetto di revocazione esclusivamente ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., e pertanto nell’ipotesi in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, e comunque se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi

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