CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 18241 depositata il 26 giugno 2023 – Il diniego emesso dall’amministrazione all’istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l’atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l’atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia
Il diniego emesso dall'amministrazione all'istanza di sgravio in autotutela sebbene non ricompreso nel novero degli atti impugnabili in base all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è da considerarsi impugnabile in base al diritto vivente. Nel caso di giudicato precedente, l'atto impositivo o esattivo che si ponesse in contrasto con la regula iuris giudizialmente ed irretrattabilmente affermata sarebbe nullo; nel caso di giudicato successivo, l'atto impositivo o esattivo in contrasto con quella regula iuris resterebbe definitivamente privato della sua efficacia