TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 2906 depositata il 31 gennaio 2023 – In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un’obbligazione civile propria “ex lege” in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese

In tema di riscossione, la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione, prevista dall'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, trova la sua fonte in un'obbligazione civile propria "ex lege" in relazione agli artt. 1176 e 1218 c.c., sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2922 depositata il 31 gennaio 2023 – Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell’originaria dichiarazione reddituale, il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio – con riguardo alle modifiche apportate – deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa

Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell’originaria dichiarazione reddituale, il termine per l’accertamento da parte dell’Ufficio – con riguardo alle modifiche apportate – deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2585 depositata il 27 gennaio 2023 – Incorre nel vizio della motivazione apparente, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del Listino e della attendibilità dei valori in esso esposti; omettendo del tutto di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, soprattutto alla luce delle doglianze mosse dalla contribuente e trascurando di argomentare in merito alle circostanze dedotte dalla società al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda

Incorre nel vizio della motivazione apparente, non fornendo adeguata spiegazione della ritenuta applicabilità del Listino e della attendibilità dei valori in esso esposti; omettendo del tutto di motivare il proprio convincimento in maniera lineare e coerente, soprattutto alla luce delle doglianze mosse dalla contribuente e trascurando di argomentare in merito alle circostanze dedotte dalla società al fine di individuare il reale valore di mercato dell’azienda

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2581 depositata il 27 gennaio 2023 – In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo la disciplina del c.d. “prezzo valore”, deve essere ritenuta applicabile anche nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile sia avvenuto ai sensi dell’art. 2932 c.c.

In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo la disciplina del c.d. "prezzo valore", deve essere ritenuta applicabile anche nell'ipotesi in cui il trasferimento dell'immobile sia avvenuto ai sensi dell'art. 2932 c.c.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2773 depositata il 30 gennaio 2023 – La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2771 depositata il 30 gennaio 2023 – L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2597 depositata il 27 gennaio 2023 – Per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre

Per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre

Corte di Cassazione sentenza n. 32778 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l’errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell’avere negato l’esistenza di un documento o di un elemento di esso, l’onere di provare che quell’atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell’udienza di discussione, grava sull’originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l’atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso

Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere negato l'esistenza di un documento o di un elemento di esso, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso

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