TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione ordinanza n. 25616 depositata il 31 agosto 2022 – In tema di IVA concernente le c.d. operazioni soggettivamente inesistenti deve escludersi qualunque connotazione aprioristica e generalizzante di idoneità probatoria delle sole qualità oggettive del soggetto interposto, dovendo sempre aversi riguardo all’effettività e concretezza delle situazioni, di modo che si possa cogliere una immediatezza di rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero emergano altri elementi, afferenti alla sfera del destinatario della prestazione, sulla base dei quali possa ritenersi assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione

In tema di IVA concernente le c.d. operazioni soggettivamente inesistenti deve escludersi qualunque connotazione aprioristica e generalizzante di idoneità probatoria delle sole qualità oggettive del soggetto interposto, dovendo sempre aversi riguardo all'effettività e concretezza delle situazioni, di modo che si possa cogliere una immediatezza di rapporti tra i soggetti coinvolti ovvero emergano altri elementi, afferenti alla sfera del destinatario della prestazione, sulla base dei quali possa ritenersi assolto l'onere probatorio dell'Amministrazione.

Corte di Cassazione ordinanza n. 25608 depositata il 31 agosto 2022 – Ai fini dell’iva, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall’art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva iva. In ogni caso si tratta di un’unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto  passivo sono strettamente connessi  a tal punto da formare, oggettivamente,  una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso

Ai fini dell'iva, ciascuna prestazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall'art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva iva. In ogni caso si tratta di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto  passivo sono strettamente connessi  a tal punto da formare, oggettivamente,  una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso

Corte di Cassazione ordinanza n. 25566 depositata il 31 agosto 2022 – Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo

Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo

Corte di Cassazione ordinanza n. 5623 depositata il 2 marzo 2021 – Per quanto attiene la dichiarazione IVA, esistendo una precisa disposizione normativa che ne impone l’obbligo in capo al curatore ove il fallimento si sia aperto prima della scadenza del termine, sia per quanto   attiene    le  Imposte    dirette,    in  ragione   di  una  lettura sistematica e costituzionalmente adeguata dell’ordinamento incombe in capo a chi sia al governo della persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere

Per quanto attiene la dichiarazione IVA, esistendo una precisa disposizione normativa che ne impone l'obbligo in capo al curatore ove il fallimento si sia aperto prima della scadenza del termine, sia per quanto   attiene    le  Imposte    dirette,    in  ragione   di  una  lettura sistematica e costituzionalmente adeguata dell'ordinamento incombe in capo a chi sia al governo della persona giuridica al momento della scadenza del termine per adempiere

Corte di Cassazione sentenza n. 25472 depositata il 29 agosto 2022 – In tema di imposte sui redditi, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l’ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla l. n. 44 del 2012, l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, non utilizzati direttamente per commettere il reato, anche per l'ipotesi in cui sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che, a norma del T.U. delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917 del 1986, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità

Corte di Cassazione sentenza n. 25471 depositata il 29 agosto 2022 – Il mancato esame su questioni proposte, qualora siano incompatibili con la sentenza emessa, va fatto valere come violazione di legge e come difetto di motivazione e non come vizio di omessa pronuncia quando l’omissione riguarda una eccezione o una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore

Il mancato esame su questioni proposte, qualora siano incompatibili con la sentenza emessa, va fatto valere come violazione di legge e come difetto di motivazione e non come vizio di omessa pronuncia quando l’omissione riguarda una eccezione o una tesi difensiva che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore

Torna in cima