Corte di Cassazione ordinanza n. 25565 depositata il 31 agosto 2022
principio di competenza di cui all’art. 109 TUIR – qualora il valore unitario delle spese di rappresentanza non supera i € 25,82 possono essere dedotta integralmente ai sensi dell’art. 108, comma 2, ultimo periodo TUIR
RILEVATO CHE
– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) acco1 1ieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 196/29/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da M. s.r.l. (società di produzioni cinematografiche) avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, con il quale erano stati ripresi a tassazione diversi costi, ritenuti non di competenza, non documentati o non integralmente deducibili;
– la CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che:
– risultava corretto il rilievo sulla indeducibilità nell’anno 2005, per violazione del principio della competenza ex all’art 109 TUIR, dei costi sostenuti dalla società contribuente per “consumo gas ed energia elettrica”, “consumi [di acqua] su locazioni” ed “acquisto di un cappotto”, atteso che si trattava di spese per prestazioni rese nell’anno 2004, come aveva ammesso la stessa società;
– anche per l’acquisto di carburante la contribuente aveva riconosciuto che le “schede carburante” contestate dall’Ufficio non erano compilate nel rispetto della normativa vigente in materia, giacchè non riportavano tutti i dati richiesti per potere ritenere detti costi certi, determinabili ed inerenti all’attività imprenditoriale
– analoga incertezza si ravvisava con riferimento ai costi per il noleggio di arredi e attrezzature teatrali, alle cui fatture non erano allegati i documenti di trasporto che, seppure non obbligatori, erano di fatto necessari per provare l’effettiva movimentazione dei beni (anziché la loro cessione);
– le ulteriori spese (per l’acquisto di una torta, di alcuni zainetti con il logo aziendale, per prestazioni alberghiere e congressi, riguardanti viaggi di dipendenti e collaboratori) potevano essere dedotte, in quanto spese di rappresentanza (e non di pubblicità) nei limiti di un terzo del loro ammontare e in cinque quote costanti;
– la M. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi;
– l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO CHE
– Con i primi due motivi del ricorso (il secondo è una mera duplicazione del primo) la società deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. civ., per non avere la CTR considerato che le fatture riguardanti alcuni costi erano dì utilità pluriennale, in quanto “relativi ad un contratto di appalto per la produzione di una fiction negli anni 2004 e 2005 i cui pagamenti a Stato di Avanzamento Lavori erano stati ricevuti prevalentemente nel 2005″, per cui “anche se fossero stati contabilizzati gìà nel 2004 si sarebbero dovuti comunque dovuti iscrivere nella parte del bilancio relativo alle rimanenze da riportare nell’anno 2005, con l’effetto dì incidere sempre sul 2005 nella determinazione del reddito imponibile”;
– i motivi sono inammissibili per difetto di specificità;
– essi, infatti, non riportano la tipologia del costo di cui sì sostiene la deducibilità nell’anno 2005; in ogni caso, poiché dalla sentenza impugnata si evince che si tratterebbe di spese sostenute per il consumo di gas, energia elettrica e acqua, nonché per l’acquisto di un cappotto (tutte prestazioni rese pacificamente nel 2004), non resta che ribadire che, per il principio di competenza, le stesse andavano dedotte, secondo le regole inderogabili dettate dall‘art. 109 TUIR, nell’esercizio in cui era stata ultimata Ila prestazione o, in caso di contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
– costituisce orientamento consolidato quello per cui “In tema di reddito d’impresa, le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dall’art. 75 del P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono tassative ed inderogabili; non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”, né essendone ammessa l’imputazione in misura superiore a quella prevista per ciascun esercizio. Il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essì siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile” (Cass. 17.12.2013, n. 28159);
– con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 444 del 1997 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto: a) che le norme in materia di deducibilità delle spese per il carburante impongano dì indicare nelle relative schede anche la tipologia e la quantità del carburante acquistato; b) che le suddette norme prescrivano l’indeducibilità dei costi nel caso di incompletezza delle 5chede carburante, dovendo, invece, il giudice di merito valutare ogni singola scheda e la sua idoneità a documentare il costo;
– anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato a quali schede si riferisce la censura e se il dato sulla tipologia e sulla quantità del carburante acquistato (effettivamente non richiesto dalla normativa ratione temporis applicabile) fosse l’unica carenza rilevabile, visto che la sentenza impugnata elenca altre irregolarità (mancanza dei dati identifìcativi dell’utilizzatore del veicolo, dei chilometri iniziali e finali, della firma dell’esercente dell’impianto di distribuzione) che inficiano la validità delle schede, precludendo alla società contribuente la possibilità dì dedurre i costi sostenuti per ìl carburante, per mancanza di certezza, determinabilità e inerenza degli stessi;
– né a tali carenze può sopperire il giudice di merito, avendo questa Corte affermato il principio – cui si intende dare continuità – secondo il quale “In tema dì tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa”(Cass. 16.09.2018, n. 22918);
– con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli 109 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente negato la deduzione dei costi sostenuti dalia società per il noleggio di attrezzature cineteatrali;
– con il quinto e il sesto motivo (quest’ultimo costituisce una mera duplicazione del quinto) ripropone la stessa censura in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., pei- avere la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, riguardante la rilevanza dei documenti depositati dalla società contribuente (contratto, preventivi, pagamenti e fattura) per dimostrare la deducibilità dei costi di noleggio contestati;
– i motivi sono infondati;
– nel valutare la deducibilità dei costi per il noleggio degli arredi e delle attrezzature teatrali, la CTR si è attenuta alla regola secondo la quale i costi e gli oneri sostenuti per l’acquisizione dei fattori produttivi sono deducibili dal reddito d’impresa solo se sono rispettati i principi di competenza, certezza, determinabilità e inerenza;
– nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che l’onere non fosse stato assolto, in quanto, al fine di dimostrare l’effettiva movimentazione dei beni e, dunque, la certezza del costo, non era sufficiente la documentazione prodotta dal contribuente, ma era necessaria anche la allegazione del documento di trasporto;
– i motivi sono anche inammissibili, in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo, mirano a rimettere in discussione il ç1iudizio di fatto operato dal giudice di appello, in particolare quello relativo alla valutazione delle prove (Cass. Sez. 27.12.2019, n. 34476);
– con il settimo e l’ottavo motivo (quest’ultimo costituisce una mera duplicazione del settimo), si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, 5, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare in ordine ai fatti dedotti dalla contribuente in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per una torta, per le spese di prestazioni alberghiere in favore dì dipendenti e per l’acquisto di 135 zaini personalizzati con il logo aziendale, offerti in omaggio ai dipendenti;
– i motivi sono parzialmente fondati;
– la CTR ha chiaramente spiegato perché i costi suindicati si dovevano qualificare come spese di rappresentanza e non di pubblicità, come ha, invece, ritenuto la contribuente che le ha integralmente dedotte dal reddito d’impresa (p. 5 della sentenza impugnata);
– il giudice di appello non ha, tuttavia, considerato che la spesa relativa agli zaini con il logo aziendale non superava, per ogni zaino, il valore unitario di € 25,82 per cui poteva essere dedotta integralmente ai sensi dell’art. 108, comma 2, ultimo periodo TUIR;
– in conclusione, vanno accolti il settimo e l’ottavo motivo nei termini di cui in motivazione, e rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo della lite limitatamente alla deducibilità del costo degli zaini con il logo aziendale.
– stante l’esito alterno delle fasi processuali e la parziale reciproca soccombenza, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il settimo e l’ottavo motivo nei limiti in cui in motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite, nei limiti anzidetti; compensa le spese dell’intero giudizio.
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