CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4423 – In tema di contenzioso tributario, l’art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che, nel modificare l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell’appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell’entrata in vigore della novella
in tema di contenzioso tributario, l'art 36 del d.lgs. n. 175 del 2014, che, nel modificare l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha eliminato l'obbligo di deposito, a pena di inammissibilità, di copia dell'appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, non si applica ove la notificazione si sia perfezionata prima dell'entrata in vigore della novella e resti, pertanto, in assenza di disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, regolata dalla norma sotto il cui imperio è stata posta in essere (Cass., 30 gennaio 2017, n. 2276). Nella specie, l'atto di appello è stato notificato nel 2012, quindi prima della abolizione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 da parte dell'art. 36 del d.lgs. 175 del 2014.