CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4176 – L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti
nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. solo ove verifichi che i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero quest’ultima non sia comunque realizzabile ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro