CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3764
Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Ricorso per cassazione – Notificazione a mezzo posta – Assenza di difesa della parte intimata – Mancato deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata – Inammissibilità del ricorso
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 62/04/11 del 19 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate di Faenza avverso la sentenza di primo grado della CTP di Ravenna che aveva accolto il ricorso della D. s.p.a., proposto avverso l’avviso di rettifica ai fini IVA per l’anno 1996, per contestare il mancato assoggettamento all’imposta di forniture di alcol alla Lituania, trattandosi di merce in realtà non pervenuta in quel paese, essendo emerso che i timbri emessi dalla dogana tedesca sui documenti amministrativi di accompagnamento, denominati DAA, che ne attestavano l’uscita dalla Germania, erano falsi. Il giudice di appello ha rilevato che: a) in tutti i giudizi penali instaurati per questa vicenda la D. S.p.A. aveva assunto la veste di parte offesa ed era stata riconosciuta estranea ai reati di contrabbando; b) non era configurabile nemmeno una culpa in vigilando in quanto la società aveva ricevuto la copia del documento di accompagnamento DAA, apparentemente proveniente dall’ufficio doganale tedesco, non sussistendo a suo carico un onere di comunicazione di detto documento all’ufficio doganale italiano, né quello di verificare l’autenticità dei timbri; c) la stessa Agenzia aveva riconosciuto che l’articolo 59 della legge 342/2000 prevedeva l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo qualora questi sia estraneo ai fatti illeciti e siano stati individuati i veri responsabili; d) la decisione era conforme ai principi esposti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza 21/2/2008 causa C-271/06, Equoland, che, in applicazione del principio di proporzionalità, aveva escluso la responsabilità del fornitore nel versamento dell’Iva nel caso di frode realizzata dall’acquirente, laddove il fornitore, pur usando la massima diligenza, non fosse stato in condizione di avvedersi della falsificazione dei documenti che attestavano l’esportazione della merce.
2. Avverso la sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione per un motivo. La parte intimata non ha svolto difese.
Diritto
1. La ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del principio sancito dalla C.G.U.E. nella decisione sopra richiamata, nonché violazione degli articoli 4 e 6 del Testo Unico n. 504/95, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
Sotto un primo profilo, richiamati i principi regolatori della fattispecie, la ricorrente ritiene la non pertinenza della sentenza della Corte di giustizia atteso che, per i prodotti soggetti ad accisa, l’obbligazione nasce al momento della fabbricazione o al momento della importazione, mentre la sola esigibilità è differita, nella fattispecie per il concomitante rilascio temporaneo del prodotto in un deposito fiscale, al momento della immissione in consumo; la società, titolare del deposito fiscale e garante della regolarità del trasporto, aveva omesso di accertare l’effettivo arrivo al destinatario della merce trasportata; la normativa specifica, da un lato stabiliva la responsabilità solidale per il titolare del deposito fiscale, dall’altro subordinava l’abbuono dell’imposta al solo verificarsi della perdita o della distruzione del prodotto, a cui non era assimilabile il furto con conseguente contrabbando.
Sotto altro profilo, la ricorrente rileva che in base all’articolo 6, comma 2°, del Testo Unico n. 504/95, la D. s.p.a. era responsabile in solido con il trasportatore e con il destinatario del pagamento dell’accisa gravante sui prodotti trasportati, responsabilità che veniva meno solo in caso di perdita o di distruzione delle merci, situazione alla quale, contrariamente a quanto opinato nella sentenza impugnata, non era equiparabile l’ipotesi della sottrazione; detta circostanza, al contrario, postulava l’immissione fraudolenta dei prodotti in un circuito commerciale all’interno del territorio comunitario. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’Avvocatura ha allegato al ricorso la fotocopia della Accettazione delle raccomandate, spedite avvalendosi del servizio postale per la notifica del ricorso il 19/10/2012, alla D. s.p.a., via G., Faenza e ai difensori, avvocati G.D. e A.V., nello studio di Corso M., Faenza.
L’intimata non ha resistito e dal controllo degli atti contenuti nel fascicolo è emerso che la ricorrente non ha depositato la cartolina postale di ricevuta di ritorno delle raccomandate.
2. Rileva quindi il Collegio che, in relazione alla notificazione a mezzo posta, è consolidato l’orientamento della Corte secondo il quale, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario ch’egli abbia ricevuto l’atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità; e che l’unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data in cui essa è avvenuta e dell’identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata (L. n. 890 del 1982, art. 149 cit., e art. 4, commi 3 e 8); ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall’ufficio postale. Così che, quando la notificazione si riferisca ad un atto di impugnazione ed il notificante non ottemperi all’onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l’impugnazione è inammissibile.
Nella sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 – 01 il Collegio esteso di questa Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
” – la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;
– l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;
– in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
– il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1“.
3. Nel caso in esame, non avendo l’intimato svolto attività difensiva e non avendo la ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6874 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149…
- Corte di Cassazione, ordinanza n. 20154 depositata il 13 luglio 2023 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 novembre 2020, n. 27349 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149…
- CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2022, n. 36225 - Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 agosto 2019, n. 21815 - In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire attraverso l'esibizione in…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…