CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23118 depositata il 26 agosto 2024 – In tema di accisa non pagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell’imposta, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai fini dell’articolo 2697 del cod. civ., l’onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all’elemento oggettivo (nella specie, importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anche di quello soggettivo, ovvero che l’acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sull’acquirente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l’entità del carico fiscale
In tema di accisa non pagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai fini dell'articolo 2697 del cod. civ., l'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo (nella specie, importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anche di quello soggettivo, ovvero che l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale