TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23118 depositata il 26 agosto 2024 – In tema di accisa non pagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell’imposta, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai fini dell’articolo 2697 del cod. civ., l’onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all’elemento oggettivo (nella specie, importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anche di quello soggettivo, ovvero che l’acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sull’acquirente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l’entità del carico fiscale

In tema di accisa non pagate sugli oli minerali importati da altri Stati senza assolvimento dell'imposta, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'esistenza di una frode, grava sulla stessa, ai fini dell'articolo 2697 del cod. civ., l'onere di provare, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, oltre all'elemento oggettivo (nella specie, importazione di partite di oli minerali con presentazione di documenti falsi in dogana), anche di quello soggettivo, ovvero che l'acquirente era a conoscenza della frode o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale di operatore petrolifero; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sull'acquirente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'accisa, la diligenza qualificata esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, facilmente retrovertibili, né la mancanza di benefici dalla rivendita degli olii minerali, data l'entità del carico fiscale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 23167 depositata il 27 agosto 2024 – In tema di sanzioni tributarie, qualora nella fase endoprocedimentale il contribuente abbia articolato deduzioni difensive, la motivazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni deve tener conto anche delle predette deduzioni. Si tratta di una regola di garanzia, prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell’obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di atto fornito di motivazione rafforzata

In tema di sanzioni tributarie, qualora nella fase endoprocedimentale il contribuente abbia articolato deduzioni difensive, la motivazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni deve tener conto anche delle predette deduzioni. Si tratta di una regola di garanzia, prevista a tutela del contribuente, che si traduce nell'obbligo erariale di procedere alla irrogazione di sanzioni solo a mezzo di atto fornito di motivazione rafforzata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23312 depositata il 29 agosto 2024 – L’accordo di ristrutturazione dei debiti, pur basato su un accordo privatistico, costituisce procedura concorsuale, non equiparabile a un accordo tra le parti tout court ai fini dell’emissione della nota di rettifica, ad esso collegata, ad opera della società che ha fatto ricorso allo strumento della risoluzione della crisi

L'accordo di ristrutturazione dei debiti, pur basato su un accordo privatistico, costituisce procedura concorsuale, non equiparabile a un accordo tra le parti tout court ai fini dell'emissione della nota di rettifica, ad esso collegata, ad opera della società che ha fatto ricorso allo strumento della risoluzione della crisi

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10356 depositata il 17 aprile 2024 – La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell' art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21214 depositata il 30 luglio 2024 – La presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non viene meno all’esito della sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

La presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ex art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, non viene meno all'esito della sentenza Corte cost., n. 228/2014, posto che le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento operano nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando in concreto che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23162 depositata ol 27 agosto 2024 – Nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni – dedotte o deducibili – su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche

Nel processo tributario, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito, fermo restando che la forza degli effetti stabiliti dall'art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni - dedotte o deducibili - su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23158 depositata il 27 agosto 2024 – In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23136 depositata il 27 agosto 2024 – Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l’attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell’esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio

Qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio

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