TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23107 depositata il 26 agosto 2024 – In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d’appello  pronunciata  in  difformità  è  impugnabile  con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione

In tema di giudicato esterno formatosi nel corso del giudizio di secondo grado, qualora la sua esistenza non sia stata eccepita dalla parte interessata, la sentenza d'appello  pronunciata  in  difformità  è  impugnabile  con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e non con quello per cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22859 depositata il 14 agosto 2024 – estinzione del giudizio per definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22859 depositata il 14 agosto 2024 Tributi - Avviso di liquidazione - Pagamento imposta di registro - Decreto ingiuntivo - IVA di Gruppo - Estinzione del giudizio Ritenuto che La controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione (...) con cui l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi ricorrente) [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23409 depositata il 30 agosto 2024 – L’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell’art. 2, comma 7, d.P.R. 22/07/1998, n. 322, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni, consenta all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento induttivo

L’inizio di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività amministrative di accertamento non impedisce al contribuente di presentare, entro il termine previsto nell’art. 2, comma 7, d.P.R. 22/07/1998, n. 322, una valida dichiarazione tardiva, senza che tale ritardo, fatta salva l’applicazione delle relative sanzioni, consenta all’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento induttivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22856 depositata il 14 agosto 2024 – In tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Ciò, in quanto l’imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, implicando, pertanto, una manifestazione di capacità contributiva

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 del t.u. n. 131 del 1986, i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato, indipendentemente dal rapporto sottostante, come dalla circostanza della mancata apposizione della formula esecutiva. Ciò, in quanto l'imposta di registro colpisce una dichiarazione di credito, azionata esecutivamente, per un determinato importo, implicando, pertanto, una manifestazione di capacità contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22972 depositata il 20 agosto 2024 – La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 23570 depositata il 3 settembre 2024 – La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado

La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 22663 depositata il 12 agosto 2024 – Il rimedio revocatorio, fondato sulla scoperta di nuovi documenti, postula che i documenti non siano stati prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, evento questo che si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte e presuppone che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell’avversario

Il rimedio revocatorio, fondato sulla scoperta di nuovi documenti, postula che i documenti non siano stati prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, evento questo che si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte e presuppone che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario

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