SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38301 – I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 02 dicembre 2021, n. 37952 – Operazione artificiosa volta alla creazione del credito Iva – Elementi presuntivi – Illegittimità del credito

Il principio di neutralità si traduce in quello di parità di trattamento, sicché, al cospetto del debito d'imposta di uno dei soggetti passivi della catena di operazioni, nessuna rilevanza ha il fatto che il soggetto che abbia realizzato l'operazione corrispondente all'anello successivo della catena abbia assolto l'iva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38986 – Liquidazione imposte su somme dichiarate a tassazione separata – Natura impositiva della pretesa tributaria

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 dicembre 2021, n. 38986 Tributi - Cartella di pagamento - Liquidazione imposte su somme dichiarate a tassazione separata - Natura impositiva della pretesa tributaria - Istanza di definizione della controversia ex art. 6 D.L. n. 119/18 - Ammissibilità Rilevato che 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 dicembre 2021, n. 39149 – In caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2021, n. 38592 – In tema di locatio operi s è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l’obbligo contrattuale. L’assenza dell’esistenza di un rapporto contrattuale, imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.

In tema di locatio operi s è possibile che le parti stabiliscano il patto di gratuità della prestazione; il che vuol dire che il professionista può anche liberamente decidere di rinunciare al compenso senza che ciò faccia venire meno l'obbligo contrattuale. L'assenza dell'esistenza di un rapporto contrattuale, imporrebbe di ritenere responsabile il professionista ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

CORTE DEI CONTI – Ordinanza 11 agosto 2021 – Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e del primo comma dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, in combinato disposto tra loro ed in riferimento sia all’art. 3 secondo comma sia all’art. 97 secondo comma della Costituzione

Non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 e del primo comma dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, in combinato disposto tra loro ed in riferimento sia all'art. 3 secondo comma sia all'art. 97 secondo comma della Costituzione

Torna in cima