COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 6281 sez. 40 del 30 novembre 2016 – L’istanza di interpello di cui all’art. 11 della L. 27 luglio 2000 n. 212, dà luogo ad una mera valutazione, anteriore ad una eventuale fase contenziosa, che ha carattere soltanto interlocutorio e che, soprattutto, lascia del tutto impregiudicata la facoltà per l’interpellante di disattendere l’esito consultivo e di avvalersi, quindi, dello strumento giudiziale, nei tempi e nei modi specificamente contemplati dalla disciplina tributaria
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 6281 sez. 40 del 30 novembre 2016 PROCESSO TRIBUTARIO - INTERPELLO - NATURA - INTERLOCUTORIA - FACOLTA' - INOSSERVANZA - PARERE - AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO - DIRITTO - IMPUGNAZIONE MOTIVAZIONE Con sentenza del 20 agosto 2014 la Commissione tributaria provinciale di Cremona respingeva il ricorso propostosi da E.E. srl nei confronti [...]
