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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5396 depositata il 29 febbraio 2024 – In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”) occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente

In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa l'immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di "frode carosello" (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società "filtro") occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5269 depositata il 28 febbraio 2024 – Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza, n. 5485 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all’art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell’ammissione del datore di lavoro dell’insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l’insussistenza del fatto contestato

In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata, per cui il licenziamento è illegittimo per l'insussistenza del fatto contestato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4907 depositata il 23 febbraio 2024 – In base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale  art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, consentono che una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte possa omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

In base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale  art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, consentono che una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte possa omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 872 depositata il 9 gennaio 2024 – La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie e delle sanzioni tributarie rivestono natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale rispettivamente dall’art. 2948, n. 4, c.c. e dall’art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997

La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie e delle sanzioni tributarie rivestono natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale rispettivamente dall'art. 2948, n. 4, c.c. e dall'art. 20, comma 3, del d. lgs. n. 472 del 1997

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024 – In materia di invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari

In materia di invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l'applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4910 depositata il 23 febbraio 2024 – Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale

Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale

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