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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24870 depositata il 21 agosto 2023 – Nel contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell’atto impositivo

Nel contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 comma 1, trova applicazione anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, alla quale non è consentito, innanzi al giudice d'appello, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi, sotto il profilo del fondamento giustificativo, da quelli contenuti nell'atto impositivo

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25617 depositata il 1° settembre 2023 – Nella procedura di licenziamento collettivo il controllo preventivo della ricorrenza delle condizioni legittimanti la procedura di riduzione del personale è demandata alle parti sociali ed il giudice non può sindacare l’opportunità delle scelte datoriali restando impregiudicata la verifica della correttezza procedurale dell’operazione, ivi compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso

Nella procedura di licenziamento collettivo il controllo preventivo della ricorrenza delle condizioni legittimanti la procedura di riduzione del personale è demandata alle parti sociali ed il giudice non può sindacare l'opportunità delle scelte datoriali restando impregiudicata la verifica della correttezza procedurale dell'operazione, ivi compresa la sussistenza dell'imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25483 depositata il 31 agosto 2023 – La decadenza dall’azione giudiziaria, prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto

La decadenza dall'azione giudiziaria, prevista dal d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25421 depositata il 29 agosto 2023 – L’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato

L’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25359 depositata il 28 agosto 2023 – Il Fondo di previdenza integrativa per i giornalisti costituito presso l’INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’INPGI, che ne è solo “gestore”. Il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione, per cui oggetto della promessa del Fondo è una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari “a sette mensilità di retribuzione

Il Fondo di previdenza integrativa per i giornalisti costituito presso l'INPGI per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l'INPGI, che ne è solo "gestore". Il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione, per cui oggetto della promessa del Fondo è una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari "a sette mensilità di retribuzione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25306 depositata il 25 agosto 2023 – Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza stessa sia stata depositata in cancelleria completa di motivazione, a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c., a meno che il giudizio non sia stato definito dando lettura del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, ex art. 429, comma 1°, c.p.c., nel qual caso il termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, equivalendo tale lettura in udienza a pubblicazione della sentenza stessa

Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza, ma postula che la sentenza stessa sia stata depositata in cancelleria completa di motivazione, a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c., a meno che il giudizio non sia stato definito dando lettura del “dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, ex art. 429, comma 1°, c.p.c., nel qual caso il termine c.d. lungo di decadenza per la proposizione della impugnazione, previsto dall'art. 327 c.p.c., deve essere individuato alla stessa data della udienza in cui è stato definito il giudizio, equivalendo tale lettura in udienza a pubblicazione della sentenza stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023 – In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione

In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24347 depositata il 10 agosto 2023 – Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

Il vizio di motivazione apparente può essere dedotto solo ove non sia in alcun modo ricostruibile il ragionamento logico-giuridico che ha portato il giudice di appello alla decisione, ricorrendo in tal caso un vizio di nullità della sentenza per mancato rispetto del minimo costituzionale imposto al giudice

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