CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25421 depositata il 29 agosto 2023 – L’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 sancisce l’inapplicabilità ai dirigenti dell’art. 2103 c.c., che discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato