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Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, sezione n. 6,  sentenza n. 807 depositata il 15 giugno 2022 – La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, sezione n. 3,  sentenza n. 2008 depositata il 14 giugno 2022 – Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Ai fini della determinazione della base imponibile IRES, l’art. 88 del D.p.r. n. 917/1986 non richiede che le passività, relative a debiti prescritti, siano rimosse dal bilancio societario per potersi considerare sopravvenienze attive, essendo sufficiente la loro sopravvenuta insussistenza

Commissione Tributaria Regionale per la Puglia, sezione n. 26,  sentenza n. 1630 depositata il 13 giugno 2022 – L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un’imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che “colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”. Non è sufficiente esercitare attività d’impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l’autonoma organizzazione

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) può definirsi un'imposta, non sul reddito (dunque, personale) ma reale che "colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate". Non è sufficiente esercitare attività d'impresa per inferire sic et simpliciter che si tratti di attività assoggettata ad IRAP, è necessario, invece, esaminare se sussiste il presupposto impositivo a cui è subordinata la tassazione IRAP, ossia l'autonoma organizzazione

Commissione Tributaria Regionale il Friuli Venezia Giulia, sezione n. 3,  sentenza n. 117 depositata il 6 giugno 2022 – Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all’estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d’impresa. In tema di IRES, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all’art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di “sede dell’amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, è assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica

Per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, che, invece, trattiene, di fatto, attività ed oggetto sociale in Italia, allo scopo principale di ottenere una minore imposizione sul reddito d'impresa. In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale delle società ed enti, in base all'art. 73 (già 87), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 la nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", è assimilabile alla "sede effettiva" di matrice civilistica

Commissione Tributaria Regionale il Lazio, sezione n. 13,  sentenza n. 2522 depositata il 3 giugno 2022 – L’impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell’ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l’Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito

L'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 del c.p. c. e proposta, quindi, dinanzi al Giudice ordinario, ad eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'Ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito

Commissione Tributaria Regionale il Veneto, sezione n. 6,  sentenza n. 736 depositata il 31 maggio 2022 – Poiché risulta tacitamente abrogato l’art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell’imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all’apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi

Poiché risulta tacitamente abrogato l'art. 8, c. 4, D. Lgs. 346/90 per effetto della soppressione della progressività dell'imposta ad opera della legge 342/2000; conseguentemente, all'apertura della successione, non può applicarsi il coacervo ai fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 ottobre 2022, n. 31904 – Il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall’art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

Il termine di prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore, di talché il decorso dei termini per la liquidazione previsti dall'art. 111, comma 3°, T.U. n. 1124 del 1965, cit., non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, dando facoltà all'assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 ottobre 2022, n. 31863 – In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. L’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. L'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità

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