SERVIZI UTILI

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Prima di Salerno sentenza n. 120 del  17 gennaio 2022 – Ad ogni diritto o potere spettante all’amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni (art. 1131, c. 1, c.c.) – che il ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso dal solo amministratore, in assenza, cioè, della delibera assembleare autorizzativa, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva

Ad ogni diritto o potere spettante all’amministratore sul piano materiale corrisponde, sul piano processuale, la facoltà di esercitare le relative azioni (art. 1131, c. 1, c.c.) – che il ricorso ex art. 116 c.p.a. promosso dal solo amministratore, in assenza, cioè, della delibera assembleare autorizzativa, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva

Corte di Cassazione sentenza n. 24526 depositata il 9 agosto 2022 – Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini, mentre la loro opponibilità ai terzi, che non vi abbiano espressamente e consapevolmente aderito, rimane subordinata all’adempimento dell’onere di trascrizione

Corte di Cassazione ordinanza n. 22589 depositata il 19 luglio 2022 – Il contribuente non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella

Il contribuente non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione, impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella

Corte di Cassazione ordinanza n. 22586 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo

Corte di Cassazione ordinanza n. 22585 depositata il 19 luglio 2022 – Quando il maggior reddito viene accertato utilizzando dati di ricarico dello studio di settore si é in presenza di un accertamento fondato sugli studi di settore per cui occorre attivare obbligatoriamente il contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell’accertamento

Quando il maggior reddito viene accertato utilizzando dati di ricarico dello studio di settore si é in presenza di un accertamento fondato sugli studi di settore per cui occorre attivare obbligatoriamente il contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 21711 depositata l’ 8 luglio 2022 – Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., solo nel caso di censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non anche nel caso, come quello di specie, in cui la doglianza sia proposta ex n. 3 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.

Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., solo nel caso di censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non anche nel caso, come quello di specie, in cui la doglianza sia proposta ex n. 3 dell'art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6

Corte di Cassazione sentenza n. 21994 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione

Torna in cima