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CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29674 depositata il 21 giugno 2022 – Si configura il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.con la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte e si perfeziona e si consuma nel momento in cui il datore di lavoro indica nel flusso UNIEMENS mensile ed al superamento della soglia di punibilità indicata dall’art.316-ter, comma 2 che rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva

Si configura il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.con la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte e si perfeziona e si consuma nel momento in cui il datore di lavoro indica nel flusso UNIEMENS mensile ed al superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2 che rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 22848 depositata il 21 luglio 2022 – L’omessa tenuta del c.d. registro degli infortuni di cui all’art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994 (“ratione temporis” applicabile) può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente e non anche dall’ispettorato del lavoro

L'omessa tenuta del c.d. registro degli infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o, del d.lgs. n. 626 del 1994 ("ratione temporis" applicabile) può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente e non anche dall'ispettorato del lavoro

Corte di Cassazione ordinanza n. 22903 depositata il 21 luglio 2022 – Il vizio ex 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (violazione di norme di diritto), va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

Il vizio ex 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (violazione di norme di diritto), va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

Corte di Cassazione ordinanza n. 19332 del 15 giugno 2022 – La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell’inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all’esercizio dell’impresa. Il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa

La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell'inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all'esercizio dell'impresa. Il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa

Corte di Cassazione sentenza n. 19200 del 14 giugno 2022 – In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non  può avere  alcuna  efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità

In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili e non  può avere  alcuna  efficacia vincolante quando l’accertamento si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità. L'annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un'annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente "ripetitive" degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente e dovendosi quindi escludere sia l'operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l'atto sulla base di tale presupposto

Corte di Cassazione ordinanza n. 19098 del 14 giugno 2022 – In tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni. Tali non possono essere considerate l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatori con cui entra in contatto, né la percezione (soggettiva) dell’adeguatezza della sede operativa può -da sola- essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode. Si tratta, infatti, di un apprezzamento di valore estremamente variabile

In tema di detrazione dell'IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto può essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni. Tali non possono essere considerate l'assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatori con cui entra in contatto, né la percezione (soggettiva) dell'adeguatezza della sede operativa può -da sola- essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode. Si tratta, infatti, di un apprezzamento di valore estremamente variabile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 luglio 2022, n. 23314 – La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 29398 depositata il 25 luglio, 2022 – In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico denaro sequestrato sia stato proprio quello conseguito in conseguenza dell’illecita attività svolta. La confisca, pertanto, opera non con riferimento alla materialità delle singole specifiche banconote acquisite, bensì come entità di denaro che ha incrementato il patrimonio dell’indagato. Solo ove il denaro non sia più rinvenuto nella disponibilità del reo potrà, allora, essere disposta la confisca per equivalente, che riguarderà, ove possibile, altri beni, di diversa tipologia nella disponibilità dell’indagato. La confisca per equivalente ha, infatti, natura surrogatoria

In tema di sequestro a fini di confisca del profitto monetario del reato la natura fungibile, tipica del denaro, renda del tutto irrilevante stabilire se quello specifico denaro sequestrato sia stato proprio quello conseguito in conseguenza dell'illecita attività svolta. La confisca, pertanto, opera non con riferimento alla materialità delle singole specifiche banconote acquisite, bensì come entità di denaro che ha incrementato il patrimonio dell'indagato. Solo ove il denaro non sia più rinvenuto nella disponibilità del reo potrà, allora, essere disposta la confisca per equivalente, che riguarderà, ove possibile, altri beni, di diversa tipologia nella disponibilità dell'indagato. La confisca per equivalente ha, infatti, natura surrogatoria

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