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Corte di Cassazione ordinanza n. 19591 del 17 giugno 2022 – La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell’essenzialità di detti errori

La dichiarazione dei redditi affetta da errori è emendabile con limitato riguardo ai dati riferibili ad esternazioni di scienza o di giudizio, mentre, nel caso di errori relativi all’indicazione di dati costituenti espressione di volontà negoziale, il contribuente ha l’onere, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 e ss. c.c., di fornire la prova della riconoscibilità e dell’essenzialità di detti errori

Corte di Cassazione ordinanza n. 19558 depositata il 17 giugno 2022 – L’istituzione del trust ed il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione non integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza. In questi casi, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, cit. è dovuta non al momento dell’istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell’eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché, come sopra evidenziato, solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.

L'istituzione del trust ed il conferimento in esso dei beni che ne costituiscono la dotazione non integrano, da soli, un trasferimento imponibile, costituendo invece atti neutri, che non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza. In questi casi, l'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, cit. è dovuta non al momento dell'istituzione del trust o in quello di dotazione patrimoniale dello stesso, fiscalmente neutri, ma semmai in seguito, al momento dell'eventuale trasferimento dei beni o dei diritti a terzi, perché, come sopra evidenziato, solo tale atto costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

Corte di Cassazione ordinanza n. 9400 depositata il 9 aprile 2021 – Ai sensi dell’articolo 37 del TUR sono soggetti all’imposta di registro «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio ( … ) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». Nell’area dell’esenzione da registrazione rientrano, ad esempio gli atti processuali con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, c.p.c., viene dichiarata l’estinzione del processo e ciò in quanto la tassazione degli atti dell’Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti

Ai sensi dell'articolo 37 del TUR sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio ( ... ) anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato». Nell'area dell'esenzione da registrazione rientrano, ad esempio gli atti processuali con i quali ai sensi degli articoli 306 e 307, c.p.c., viene dichiarata l'estinzione del processo e ciò in quanto la tassazione degli atti dell'Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili attiene a quegli atti che, definendo, anche parzialmente il giudizio, abbiano la concreta potenzialità di incidere sulla situazione giuridica dei soggetti

Corte di Cassazione ordinanza n. 19529 del 17 giugno 2022 – Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione  spetterà  al giudice  tributario  o al  giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi – ciascuno per il proprio ambito come appena individuato – se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari

Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui del D.P.R. n. 602 del 1973 ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione  spetterà  al giudice  tributario  o al  giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari

Corte di Cassazione ordinanza n. 19507 del 16 giugno 2022 – Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui un ente pubblico comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche qualora tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto; da tanto ne consegue che gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l’accertamento è divenuto definitivo, gli eventuali vizi dell’atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, tutti gli atti con cui un ente pubblico comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, anche qualora tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto; da tanto ne consegue che gli atti di riscossione coattiva possono essere contestati solo per vizi propri e non per eccezioni di merito attinenti all’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. In altre parole, una volta che l’accertamento è divenuto definitivo, gli eventuali vizi dell’atto di accertamento non potranno più essere fatti valere in sede di impugnazione della cartella di pagamento o dell’ingiunzione

Corte di Cassazione ordinanza n. 19491 del 16 giugno 2022 – Nell’ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 luglio 2022, n. 23499 – Il giudice di merito, alla luce della normativa dell’Unione, deve verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l’utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell’Unione europea.

Il giudice di merito, alla luce della normativa dell'Unione, deve verificare il numero di contratti succedutisi ed il tempo complessivamente trascorso, potendo inserirsi l’utilizzazione del medesimo lavoratore mediante agenzia interinale entro un quadro complessivo di durata di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione superiore a quello ammissibile alla luce di una interpretazione della normativa nazionale che possa definirsi conforme al diritto dell’Unione europea.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 25 luglio 2022, n. 188 – Illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012) nella parte in cui stabilisce la riduzione nella misura pari al 30 per cento del trattamento spettante ai consiglieri regionali

Illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012) nella parte in cui stabilisce la riduzione nella misura pari al 30 per cento del trattamento spettante ai consiglieri regionali

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