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Corte di Cassazione ordinanza n. 11745 depositata il 12 aprile 2022 – In  tema  di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto “qualora sussistano  incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”

In  tema  di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano  incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sentenza n. 458 sez. 6 depositata il 24 marzo 2022 – Per proporre l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi “decisivo” il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Per proporre l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deve ritenersi "decisivo" il documento che, oltre ad essere stato ritrovato dopo la sentenza, sia astrattamente idoneo, se acquisito agli atti, a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una decisione diversa da quella revocanda, attenendo a circostanze di fatto risolutive che il giudice non abbia potuto esaminare

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 – Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. Affinché l’ente associativo possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali, infatti, non è sufficiente che nello statuto venga affermato e specificato che lo stesso non persegue scopi di lucro

Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022 Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. Affinché l’ente associativo possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali, infatti, non è sufficiente che nello [...]

Commissione Tributaria Regionale per la Campania sentenza n. 3036 sez. 17 depositata il 31 marzo 2022 – In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo

In tema di TARI, il soggetto che provvede all’esecuzione del servizio di smaltimento dei rifiuti attraverso una ditta privata ha diritto a una riduzione dell’imposta dovuta, ma non è esonerato dall’obbligo del pagamento del tributo

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1733 sez. 2 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano

In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 maggio 2022, n. 13982 – In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione, della pubblica amministrazione utilizzatrice, nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione, della pubblica amministrazione utilizzatrice, nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 03 maggio 2022, n. 13935 – In tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., “…ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi”

In tema di giudizio per cassazione, l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., "...ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 maggio 2022, n. 14057 – In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall’art. 4, nono comma l. 223/1991, siccome modificato dalla l. 92/2012, per l’invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l’impiego nonché alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della “contestualità” nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo

In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma l. 223/1991, siccome modificato dalla l. 92/2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, debba intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo

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