Commissione Tributaria Regionale per la Calabria sentenza n. 1081 sez. 1 depositata il 28 marzo 2022
Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’Ente perde la qualifica di “Onlus” qualora eserciti prevalentemente attività commerciale. Affinché l’ente associativo possa beneficiare delle previste agevolazioni fiscali, infatti, non è sufficiente che nello statuto venga affermato e specificato che lo stesso non persegue scopi di lucro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 88/2019 del 24 novembre 2020 (pubblicata il 3 febbraio 2021) la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone ha rigettato (colla condanna al pagamento delle spese processuali) il ricorso proposto il 20 febbraio 2019 dalla associazione FRATERNITÀ della MISERICORDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso l’avviso di accertamento n. 22433 del 17 dicembre 2018, notificato il 24 dicembre 2018, recante il complessivo importo di euro 4.897.493,62 a titolo di imposta sul reddito delle società, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive, dovute per l’anno 2013, interessi e spese pertinenti.
2. – La associazione ha proposto appello, con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata il 31 agosto 2021 alla Agenzia delle Entrate.
3. – La Agenzia intimata ha resistito al gravame mediante controdeduzioni presentate il 2 novembre 2021 e mediante memoria presentata il 7 marzo 2022.
4. – Alla odierna adunanza in camera di consiglio, tenuta per la trattazione del gravame, col rito del passaggio in decisione sulla base degli atti, in luogo della pubblica udienza, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, in esito alla relazione del Presidente, la Commissione ha assegnato la causa a sentenza sulle conclusioni in epigrafe riportate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La Commissione tributaria provinciale ha motivato il rigetto del ricorso osservando: la Agenzia delle Entrate, sulla base della verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza, ha accertato che la Associazione, nella gestione dei centri di accoglienza e di identificazione ed espulsione, siti in località Sant’Anna del comune di Isola di Capo Rizzato, svolgeva « attività commerciale a tutti gli effetti a scopo di lucro » e, pertanto, non avendo la contribuente diritto alle agevolazioni fiscali accordate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (o.n.l.u.s.), ha recuperato alla imposizione le maggiori somme dovute per l’anno 2013 a titolo di imposta sul reddito delle società, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive; a norma dell’art. 149, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l’ente perde la qualifica di o.n.l.u.s. qualora eserciti prevalentemente attività commerciale; la associazione ricorrente non ha contestato gli elementi, addotti dalla Agenzia delle Entrate, dai quali si evince l’esercizio della attività commerciale e, precisamente, a) il ricorso a appalti e subappalti, tipici della attività commerciale; b) la omessa indicazione da parte del legale rappresentante della destinazione dell’avanzo di gestione dell’anno di imposta, pari a euro 939.784,76; c) la emissione di bonifici a favore di società « riconducibili a legali rappresentanti della Associazione »; d) la creazione di società fittizie con nomina di amministratori « teste di legno », quali la M. ICR s.r.l., la cui amministratrice, signora L. S., ha dichiarato che non aveva la disponibilità del carnet degli assegni, sui quali apponeva la firma di traenza; d) l’accredito a favore della predetta società di « svariati milioni di euro con causali dubbie »; né, infine, la contribuente ha diritto all’ esonero dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per non essere superiore a trecento il numero dei posti del centro di accoglienza gestito; a tacere dal rilievo che la ricorrente non ha offerto la prova della capienza del centro, la agevolazione è comunque esclusa per la natura commerciale della impresa.
2. – La Associazione appellante ha sviluppato due motivi di gravame.
2.1 – Col primo sostiene che essa contribuente, ai sensi degli artt. 2 e 4 del proprio statuto, « è una associazione senza fini di lucro, di fede di laici della Chiesa Cattolica […] un sodalizio di volontari, avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso opere e interventi in soccorso dei singoli e delle collettività per calamità sia in sede nazionale che internazionale » la quale persegue esclusivamente « finalità di solidarietà sociale » che la qualificano come o.n.l.u.s.; sicché è meritevole del « regime fiscale di assoluto favore ».
2.2 – Col secondo motivo di gravame l’appellante insiste per l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto, in quanto essa contribuente, gestore del centro di accoglienza, riveste la qualità di associazione di volontariato e le prestazioni « rientrano nelle finalità istituzionali », come peraltro spiegato dalla Amministrazione finanziaria colla risoluzione n. 74/E del 28 settembre 2018.
3. – Il gravame, al limite della ammissibilità, è destituito di fondamento.
3.1 – L’appellante, infatti, si è limitato a ribadire, in termini meramente assertivi, la vantata qualità di o.n.l.u.s., senza confutare gli specifici elementi di fatto dai quali la Commissione Tributaria Provinciale ha correttamente tratto la conclusione che l’associazione svolge attività commerciale a scopo di lucro.
3.2 – In difetto dei requisiti di legge, la contribuente non ha diritto alle agevolazioni e all’esonero pretesi; sicché è condivisibile la valutazione della Commissione Tributaria Provinciale circa la fondatezza dell’accertamento impugnato.
3.3 – Consegue la conferma della sentenza appellata.
4. – Le spese del presente grado del giudizio sono congruamente liquidate nel dispositivo, ai sensi dell’art. 15, commi 1, 2-ter, 2-sexies disp. proc. trib. e degli artt. 2, 4 e 5, comma 4, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Conferma la sentenza appellata. Condanna la appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 7.300,00 per compensi oltre spese generali.
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