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Corte di Cassazione ordinanza n. 10584 depositata il 1° aprile 2022 – L’unitarietà  dell’accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all’art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi, per cui tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

L'unitarietà  dell'accertamento che è alla base della  rettifica  delle  dichiarazioni  dei  redditi  delle società  di persone  e delle  associazioni  di cui all'art.  5  del d.P.R.  n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione  dei redditi  a ciascun  socio,  proporzionalmente alla  quota di partecipazione  agli  utili  ed  indipendentemente  dalla  percezione degli stessi, per cui tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non  può  essere  decisa  limitatamente  ad  alcuni  soltanto di essi ed il giudizio celebrato  senza  la  partecipazione  di  tutti  i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta

Corte di Cassazione ordinanza n. 10582 depositata il 1° aprile 2022 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora  le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora  le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11866 – L’errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche

L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395 n. 4 cpc, ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861 – La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.

La compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 aprile 2022, n. 11662 – La migrazione per motivi economici è quella in cui l’espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia. Tale motivazione nulla ha a che vedere con quella in cui la fuga dal paese di origine risulta essere stata cagionata da timori di continuare a subire violenze, in assenza di tutela dalla Autorità pubblica

La migrazione per motivi economici è quella in cui l'espatrio è connesso alla ricerca di una migliore condizione di vita, sotto il profilo del complessivo benessere personale proprio e della propria famiglia. Tale motivazione nulla ha a che vedere con quella in cui la fuga dal paese di origine risulta essere stata cagionata da timori di continuare a subire violenze, in assenza di tutela dalla Autorità pubblica

Corte di Cassazione ordinanza n. 4079 depositata l’ 11 aprile 2022 – Il Condominio è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia in applicazione dell’art. 1460 c.c. perché – a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’impresa di pulizie e, quindi, dell’esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. lgs. n. 276/2003

Il Condominio è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia in applicazione dell'art. 1460 c.c. perché - a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell'impresa di pulizie e, quindi, dell'esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. lgs. n. 276/2003

Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata sentenza n. 14 depositata il 12 gennaio 2022 – Difetto di legittimazione passiva del condominio rispetto alla intimazione del Comune alla demolizione e messa in pristino di un manufatto realizzato abusivamente all’interno del medesimo complesso edilizio

Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata sentenza n. 14 depositata il 12 gennaio 2022 Abuso edilizio - Condominio - difetto di legittimazione FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/12/2021, il Condominio deducente ha impugnato il provvedimento del Comune di Potenza, in epigrafe specificato, recante l’ordine di demolizione di un manufatto [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 10581 depositata il 1° aprile 2022 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all’art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni  di cui all'art.  5 d.P.R.  22 dicembre  1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente  automatica  imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché  tutti  questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di  nullità  assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi

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